Art. 17 
 
                           Norme generali 
 
  1. L'importo del pagamento per i giovani agricoltori  e'  calcolato
con le modalita' indicate dall'art. 50, paragrafo 6, lettera a),  del
regolamento (UE) n. 1307/2013,  applicando  la  percentuale  pari  al
cinquanta per cento e per un numero massimo di novanta ettari.