Art. 18 Disposizioni finanziarie 1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento. 2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 10 del presente decreto. 3. Qualora la riserva nazionale non risulti sufficiente a garantire la quota massima di cui al comma 2, si procede ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 mediante una riduzione lineare di tutti i pagamenti di cui all'art. 32 dello stesso regolamento da concedere per l'anno pertinente. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al comma 1 puo' essere rivista entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.