Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui  all'allegato
II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento  del
pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai  sensi  dell'art.
51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento. 
  2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista
dall'art. 51 del regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  da  destinare  al
pagamento per i giovani agricoltori,  eventuali  maggiori  fabbisogni
sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale  di  cui
all'art. 10 del presente decreto. 
  3. Qualora la riserva nazionale non risulti sufficiente a garantire
la quota massima di cui al comma 2, si procede ai sensi dell'art. 51,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 mediante una riduzione
lineare di  tutti  i  pagamenti  di  cui  all'art.  32  dello  stesso
regolamento da concedere per l'anno pertinente. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previa  comunicazione  alla  segreteria  della  Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome
di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al  comma  1  puo'  essere
rivista entro il 1° agosto dell'anno precedente  all'anno  della  sua
applicazione.