Art. 17 Obiettivi del sistema di gestione dei rischi 1. Ai fini di cui all'art. 259 degli atti delegati e all'art. 30-bis del Codice, il sistema di gestione dei rischi include le strategie, i processi, le procedure, anche di reportistica, necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l'impresa e' o potrebbe essere esposta, con particolare attenzione a quelli significativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), e, ove possibile, le relative interdipendenze e le potenziali aggregazioni. Il sistema di gestione dei rischi considera almeno le aree di cui all'art. 30-bis, comma 3, del Codice e assicura con un ragionevole margine di sicurezza il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4. 2. Il sistema di gestione dei rischi e' proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dell'attivita' esercitata, e funzionale a mantenere i rischi cui l'impresa e' esposta ad un livello accettabile, coerente con le disponibilita' patrimoniali. 3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, e qualora non sia costituito il Comitato di cui all'art. 6, comma 1, almeno un membro dell'organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, e' incaricato di monitorare le attivita', l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, al fine di riferire le relative risultanze all'organo stesso che ne e' responsabile ultimo. 4. Le politiche di valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attivita' e passivita'. Tali politiche tengono conto di quanto previsto dalle disposizioni attuative degli articoli 37-ter e 38 del Codice. 5. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio nonche' di gestione del rischio operativo tengono conto degli obiettivi strategici dell'impresa e sono coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui all'art. 5, comma 2, lettera f) e con le disposizioni di attuazione degli articoli 32, 33, 35 e 36-bis del Codice. 6. L'impresa assicura che la politica di sottoscrizione e le relative procedure sono attuate da tutti i canali di distribuzione. 7. Ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa: a) individua processi atti a rintracciare, analizzare e segnalare gli eventi correlati al rischio operativo, definendo un processo di raccolta e monitoraggio degli eventi correlati a tale rischio; b) sviluppa e analizza adeguati scenari, anche di particolare gravita' purche' plausibili che tengano almeno conto: i) del fallimento di un elemento fondamentale, sia esso un processo, un ruolo, o un sistema; ii) dell'insorgenza di eventi esterni.