Art. 18 
 
                      Obiettivo di solvibilita' 
 
  1. Nell'ambito della propensione al  rischio  definita  dall'organo
amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera  e),  l'impresa
individua anche un obiettivo di solvibilita' espresso  come  rapporto
tra  fondi   propri   ammissibili   e   requisito   patrimoniale   di
solvibilita', determinati sulla base dei Capi IV e IV bis del  Titolo
III del Codice, sull'orizzonte temporale di un anno. 
  2. L'obiettivo di  solvibilita'  di  cui  al  comma  1  e'  fissato
dall'impresa a un livello tale da consentire di disporre del tempo  e
della flessibilita' operativa necessaria ad assicurare il rispetto su
base continuativa del requisito patrimoniale di solvibilita', tenendo
conto della prevedibile dinamica  del  requisito  stesso,  dei  fondi
propri ammissibili e degli effetti su  tali  grandezze  riconducibili
all'utilizzo di misure transitorie o di  aggiustamenti  applicati  ai
sensi degli articoli 36-quinquies e 36-septies del Codice. 
  3. La determinazione dell'obiettivo  di  solvibilita'  tiene  conto
delle risultanze  della  valutazione  interna  del  rischio  e  della
solvibilita' operata ai sensi degli articoli  30-ter  e  215-ter  del
Codice e delle relative disposizioni di attuazione.