Art. 18 Obiettivo di solvibilita' 1. Nell'ambito della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), l'impresa individua anche un obiettivo di solvibilita' espresso come rapporto tra fondi propri ammissibili e requisito patrimoniale di solvibilita', determinati sulla base dei Capi IV e IV bis del Titolo III del Codice, sull'orizzonte temporale di un anno. 2. L'obiettivo di solvibilita' di cui al comma 1 e' fissato dall'impresa a un livello tale da consentire di disporre del tempo e della flessibilita' operativa necessaria ad assicurare il rispetto su base continuativa del requisito patrimoniale di solvibilita', tenendo conto della prevedibile dinamica del requisito stesso, dei fondi propri ammissibili e degli effetti su tali grandezze riconducibili all'utilizzo di misure transitorie o di aggiustamenti applicati ai sensi degli articoli 36-quinquies e 36-septies del Codice. 3. La determinazione dell'obiettivo di solvibilita' tiene conto delle risultanze della valutazione interna del rischio e della solvibilita' operata ai sensi degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.