Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro
1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale»
sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e
alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre 2015. (( Le disposizioni del predetto decreto
cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2015. ))
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti
previsti dall'art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di
imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'art. 39, puo' sempre
determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova
che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di
capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con
periodicita' biennale, (( sentiti l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti
la metodica di ricostruzione induttiva del reddito
complessivo in base alla capacita' di spesa e alla
propensione al risparmio dei contribuenti. )) In tale caso
e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di
cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto
quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il
contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal
contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste
dalla legge.».