Art. 11
Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. Con riferimento (( all'obbligo di comunicazione )) di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi
entro il 28 febbraio 2019.
2. All'art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre
ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo
semestre,».
(( 2-bis. All'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
2-ter. Il comma 8-bis dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e' abrogato.
2-quater. All'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in
3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i
soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia
delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture
emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e
registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le
bollette doganali, nonche' i dati delle relative
variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre
e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa
all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. (( A
decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla
comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. ))
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1-ter del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Disposizioni relative alla trasmissione
dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. (Omissis).
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122:
a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati
con cadenza semestrale, (( entro il 30 settembre per il
primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo
per il secondo semestre )), limitando gli stessi alla
partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al
codice fiscale per i soggetti che non agiscono
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e
al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota
applicata e all'imposta nonche' alla tipologia
dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta
non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle
ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate
cumulativamente ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e' in facolta' dei
contribuenti trasmettere i dati del documento
riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la
partita IVA del cedente o del prestatore per il documento
riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del
cessionario o committente per il documento riepilogativo
delle fatture passive, la data e il numero del documento
riepilogativo, nonche' l'ammontare imponibile complessivo e
l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo
l'aliquota applicata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
per la generazione, la trasmissione e la conservazione
delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia
delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente
rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione
delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo
il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla
data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo
di reti telematiche e anche in formato strutturato, le
informazioni acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti,
stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per
le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e
secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori
economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le
parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture
elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le
responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del
bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto
ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati
ulteriori formati della fattura elettronica basati su
standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione
europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi
dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una
copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico
sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la
fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare
alla copia elettronica o in formato analogico della
fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i
soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di
vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli
che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione
telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero
a quello della data di ricezione del documento comprovante
l'operazione.
(( 3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei
dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3
del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. ))
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non
incorrere nella sanzione di cui all'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'art. 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'art.
3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le
fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti
informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio
di cui all'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e
le modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 del
citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti
con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita'
di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi
pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori
interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2912, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 2012, n. 245, S.O.
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note all'art. 1-bis.