Art. 11 
 
Disposizioni in materia di invio dei  dati  delle  fatture  emesse  e
                              ricevute 
 
  1. Con riferimento  ((  all'obbligo  di  comunicazione  ))  di  cui
all'art. 21, comma 1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
dati relativi al terzo trimestre del 2018  possono  essere  trasmessi
entro il 28 febbraio 2019. 
  2. All'art. 1-ter,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172,  dopo  le  parole  «cadenza  semestrale»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo  semestre
ed  entro  il  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il   secondo
semestre,». 
  (( 2-bis. All'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di  fatturazione  elettronica  e  trasmissione  telematica
delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente: 
  «3-ter. I soggetti obbligati  alla  comunicazione  dei  dati  delle
fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente  articolo
sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito  registro,  di
cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633». 
  2-ter. Il comma 8-bis dell'art. 36  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' abrogato. 
  2-quater. All'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1°
gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di
cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633». 
  2-quinquies. All'onere derivante dal comma  2-quater,  valutato  in
3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
          ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai
          fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   effettuate,   i
          soggetti passivi  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia
          delle entrate,  entro  l'ultimo  giorno  del  secondo  mese
          successivo ad ogni trimestre, i dati di  tutte  le  fatture
          emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e
          registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi  comprese  le
          bollette  doganali,   nonche'   i   dati   delle   relative
          variazioni. La comunicazione relativa al secondo  trimestre
          e' effettuata entro  il  16  settembre  e  quella  relativa
          all'ultimo trimestre  entro  il  mese  di  febbraio.  ((  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2018  sono   esonerati   dalla
          comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34,  comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. )) 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art.  1-ter  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-ter (Disposizioni  relative  alla  trasmissione
          dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. (Omissis). 
              2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di  cui
          all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122: 
                a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati
          con cadenza semestrale, (( entro il  30  settembre  per  il
          primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo
          per il secondo  semestre  )),  limitando  gli  stessi  alla
          partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni,  o  al
          codice  fiscale   per   i   soggetti   che   non   agiscono
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data  e
          al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota
          applicata   e   all'imposta    nonche'    alla    tipologia
          dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui  l'imposta
          non sia indicata in fattura; 
                b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle
          ricevute  di  importo  inferiore  a  300  euro,  registrate
          cumulativamente ai sensi dell'art. 6,  commi  1  e  6,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 dicembre 1996, n.  695,  e'  in  facolta'  dei
          contribuenti   trasmettere    i    dati    del    documento
          riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno  la
          partita IVA del cedente o del prestatore per  il  documento
          riepilogativo delle fatture  attive,  la  partita  IVA  del
          cessionario o committente per  il  documento  riepilogativo
          delle fatture passive, la data e il  numero  del  documento
          riepilogativo, nonche' l'ammontare imponibile complessivo e
          l'ammontare  dell'imposta  complessiva   distinti   secondo
          l'aliquota applicata. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere  d)  e  g),  della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  1  (Fatturazione  elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture o  dei  relativi  dati).  -  1.  A
          decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette
          a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio
          per la generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione
          delle fatture elettroniche. 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  mette  a  disposizione  dei
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   il
          Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito  dall'Agenzia
          delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente
          rilevanti, ai fini della  trasmissione  e  della  ricezione
          delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
          stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti
          residenti o stabiliti nel territorio dello  Stato,  secondo
          il formato della fattura elettronica di cui all'allegato  A
          del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla
          data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle  entrate
          mette a disposizione del contribuente, mediante  l'utilizzo
          di reti telematiche e  anche  in  formato  strutturato,  le
          informazioni acquisite. 
              3.  Al  fine  di  razionalizzare  il  procedimento   di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra  soggetti  residenti,
          stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e  per
          le relative variazioni, sono emesse esclusivamente  fatture
          elettroniche  utilizzando  il  Sistema  di  Interscambio  e
          secondo il  formato  di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori
          economici possono  avvalersi,  attraverso  accordi  tra  le
          parti, di intermediari per la  trasmissione  delle  fatture
          elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando  le
          responsabilita' del soggetto che effettua la  cessione  del
          bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto
          ministeriale di cui al comma 2 potranno essere  individuati
          ulteriori  formati  della  fattura  elettronica  basati  su
          standard  o  norme  riconosciuti  nell'ambito   dell'Unione
          europea. Le fatture elettroniche emesse nei  confronti  dei
          consumatori finali sono rese disponibili  a  questi  ultimi
          dai servizi  telematici  dell'Agenzia  delle  entrate;  una
          copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico
          sara' messa a disposizione direttamente da  chi  emette  la
          fattura. E' comunque facolta'  dei  consumatori  rinunciare
          alla  copia  elettronica  o  in  formato  analogico   della
          fattura.  Sono  esonerati  dalle  predette  disposizioni  i
          soggetti passivi che rientrano nel  cosiddetto  "regime  di
          vantaggio"  di  cui  all'art.  27,  commi  1   e   2,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli
          che applicano il regime  forfettario  di  cui  all'art.  1,
          commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          alle operazioni di cessione di beni  e  di  prestazione  di
          servizi effettuate e  ricevute  verso  e  da  soggetti  non
          stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle  per  le
          quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
          quali siano state emesse o  ricevute  fatture  elettroniche
          secondo le modalita' indicate nel comma 3. La  trasmissione
          telematica e' effettuata entro  l'ultimo  giorno  del  mese
          successivo a quello della data del documento emesso  ovvero
          a quello della data di ricezione del documento  comprovante
          l'operazione. 
              (( 3-ter. I soggetti obbligati alla  comunicazione  dei
          dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del  comma  3
          del  presente  articolo  sono  esonerati  dall'obbligo   di
          annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
          25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. )) 
              4. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  nuove
          modalita'  semplificate  di  controlli  a  distanza   degli
          elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dei
          commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
          dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e  le
          transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti  di
          tali  soggetti,  non  ostacolare  il  normale   svolgimento
          dell'attivita'  economica  degli  stessi  ed  escludere  la
          duplicazione di attivita' conoscitiva. 
              6. In  caso  di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalita' diverse  da  quelle  previste  dal  comma  3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste dall'art. 6 del decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. Il cessionario  e  il  committente,  per  non
          incorrere nella sanzione di cui all'art. 6,  comma  8,  del
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  devono
          adempiere agli obblighi documentali ivi  previsti  mediante
          il Sistema di Interscambio.  In  caso  di  omissione  della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui all'art. 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'art.
          3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
          giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
          26 giugno 2014,  si  intendono  soddisfatti  per  tutte  le
          fatture  elettroniche  nonche'  per   tutti   i   documenti
          informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio
          di cui all'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e
          le modalita' di applicazione della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5  del
          citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono  stabiliti
          con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le  modalita'
          di conservazione degli scontrini delle giocate  dei  giochi
          pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione  e
          attenuazione degli oneri  di  gestione  per  gli  operatori
          interessati e per l'amministrazione, anche con  il  ricorso
          ad  adeguati  strumenti  tecnologici,  ferme  restando   le
          esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 
              6-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo.». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2912, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), modificato dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          ottobre 2012, n. 245, S.O. 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10  del
          citato decreto-legge  n.  282  del  2004,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle note all'art. 1-bis.