(( Art. 11 bis 
 
Proroga  del  termine  di  entrata  in  vigore  degli   obblighi   di
  fatturazione elettronica per le cessioni di carburante 
 
  1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 917, lettera a), dopo le parole:  «per  motori»  sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle  cessioni  di  carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»; 
    b) il comma 927 e' sostituito dal seguente: 
      «927. Le disposizioni di  cui  ai  commi  920,  921  e  926  si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018». 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a  29  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede: 
    a)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89; 
    b)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai  sensi
dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a  29  milioni
di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9  milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) quanto a 12,6 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 917 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «917. Fermo restando quanto previsto al comma  916,  le
          disposizioni dei commi da  909  a  928  si  applicano  alle
          fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: 
                a) cessioni di benzina  o  di  gasolio  destinati  ad
          essere  utilizzati  come  carburanti  per  motori,  ((   ad
          eccezione delle cessioni  di  carburante  per  autotrazione
          presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali
          il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019; )) 
                b) prestazioni  rese  da  soggetti  subappaltatori  e
          subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di  un
          contratto  di  appalto  di  lavori,  servizi  o   forniture
          stipulato con un'amministrazione pubblica.  Ai  fini  della
          presente lettera, per  filiera  delle  imprese  si  intende
          l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di  cui
          all'art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          del contratto,  anche  con  noli  e  forniture  di  beni  e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti  o  dei  subcontratti.  Le  fatture  elettroniche
          emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi
          codici  CUP  e  CIG  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati
          nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
          dell'amministrazione pubblica.». 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10  del
          citato decreto-legge  n.  282  del  2004,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle note all'art. 1-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  2,  dell'art.
          49, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89
          (Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale): 
              «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui).  -  1.
          (Omissis). 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                a) per i residui passivi iscritti in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                b) per i residui passivi perenti, alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
                c) per  i  residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  5,  dell'art.
          34-ter, della citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1.- 4. (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 199,  dell'art.
          1, della citata legge n. 190 del 2014: 
              «199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».