(( Art. 11 bis
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per
le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
b) il comma 927 e' sostituito dal seguente:
«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si
applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922
a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi
dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni
di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le
maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 917 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le
disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle
fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori, (( ad
eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione
presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali
il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019; ))
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della
presente lettera, per filiera delle imprese si intende
l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
del contratto, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche
emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi
codici CUP e CIG di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati
nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti
dell'amministrazione pubblica.».
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note all'art. 1-bis.
- Si riporta il testo vigente del comma 2, dell'art.
49, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
(Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale):
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
(Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'art.
34-ter, della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1.- 4. (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo vigente del comma 199, dell'art.
1, della citata legge n. 190 del 2014:
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».