Art. 12
Split payment
1. All'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il
seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di
euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione
di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 5 milioni di
euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1
milione di euro per l'anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'). - 1.
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come
definite dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
per le quali i cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e
locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche
di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva
del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'art. 2359,
primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n.
1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui
al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a),
0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale
complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e
societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere
individuato un indice alternativo di riferimento per il
mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i
cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di
tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime
di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di
demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei
diritti collettivi di uso civico.
(( 1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul
reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui
all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. ))
2.».
- Il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 49 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle note all'art. 11-bis.
- Il riferimento al comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note all'art. 1-bis.