(( Art. 12 bis 
 
Compensazione delle cartelle  esattoriali  in  favore  di  imprese  e
  professionisti titolari di crediti  nei  confronti  della  pubblica
  amministrazione 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12,   comma   7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014,  anche  per  l'anno  2018,  con  riferimento  ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il  31  dicembre
2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7-bis dell'art.
          12 del citato decreto-legge n. 145  del  2013,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
              «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e
          media impresa). - 1.-7. (Omissis). 
              7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalita'  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  143  del  21
          giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
          2012, qualora la somma iscritta a  ruolo  sia  inferiore  o
          pari al credito vantato. Con il decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono individuati gli  aventi  diritto,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione dei relativi  elenchi  all'agente
          della riscossione. 
              (Omissis).».