(( Art. 12 bis
Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e
professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica
amministrazione
1. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre
2017. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 7-bis dell'art.
12 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
«Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e
media impresa). - 1.-7. (Omissis).
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
(Omissis).».