Art. 17 Requisiti per l'iscrizione 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attivita' svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV. 2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l'impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami. 3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l'impresa attesta altresi' di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall'art. 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. In relazione a tali requisiti e' considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.