Art. 17 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Per ottenere  l'iscrizione  nella  sezione  C  del  Registro,  i
produttori diretti devono: 
  a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.  110,  comma
1, del Codice; 
  b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
pieno ovvero a tempo parziale  quando  superi  la  meta'  dell'orario
lavorativo a tempo pieno; 
  c)  avere  conseguito  una  formazione  professionale  adeguata  ai
contratti  intermediati  ed  all'attivita'  svolta,  secondo   quanto
stabilito dalla Parte IV. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  nella  domanda  di  iscrizione  al
Registro l'impresa attesta  di  avere  accertato,  per  ciascuno  dei
produttori diretti,  che  non  sussistono  le  condizioni  impeditive
all'esercizio dei poteri di vigilanza  da  parte  dell'IVASS  di  cui
all'art.  109,  comma  4-sexies  del  Codice  con  riferimento   alla
sussistenza di stretti legami. 
  3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori  diretti,
l'impresa attesta  altresi'  di  aver  provveduto  ad  impartire  una
formazione conforme a  quanto  stabilito  dall'art.  88  e  di  avere
accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere  a)
e b) e dal comma 2. In relazione  a  tali  requisiti  e'  considerato
idoneo l'accertamento effettuato sulla  base  di  documentazione  con
data  non  anteriore  ai  novanta  giorni  precedenti  la   data   di
trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione.