Art. 28 Commissione esaminatrice 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice dei concorsi disciplinati dal presente Capo e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta: a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, da due medici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due docenti universitari o ricercatori universitari. La commissione e' integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso; b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, da un medico veterinario della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due docenti universitari o ricercatori universitari.