Art. 30 Titoli valutabili 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria: 1) da 91/110 a 110/110, punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5: 2) 110 con lode, punti 6; b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50; c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50; d) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici, valutate come segue: 1) specializzazioni specificate nel bando di concorso, in relazione al punteggio conseguito: a) da 61/70 a 70/70; punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti; b) 70/70 con lode; punti 6; 2) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici, fino a punti 2; e) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari, fino a punti 1,5; f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; g) master universitario, fino a punti 1; h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60; i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90; j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.