Art. 27. 
Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali 
 
    Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare
i  principi  e  le  norme  del  presente  Statuto  e   dei   relativi
regolamenti, in conformita' alla legge in vigore, al presente Statuto
e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla  commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici.  
    La commissione statuto, regolamenti e tesseramento della Lega per
Salvini Premier predispone, altresi', il testo dei regolamenti  delle
articolazioni territoriali regionali ed e' competente per la modifica
degli stessi. A  tal  fine  la  commissione  statuto,  regolamenti  e
tesseramento puo' anche  prendere  in  esame  proposte  di  testi  di
regolamenti ad essa sottoposti. Il  segretario  federale  esprime  un
parere sul testo  dei  regolamenti  e  sulle  relative  modifiche.  I
regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati
dai relativi consigli direttivi regionali.  
    Ciascuna articolazione territoriale regionale gode  di  autonomia
organizzativa, gestionale,  patrimoniale  e  finanziaria  nei  limiti
stabiliti dal presente  Statuto  e  dalla  legge  e  ha  liberta'  di
iniziativa  e  di  attivita'  nel  rispetto  della  linea   politica,
programmatica e d'azione generale espressa dal congresso  federale  e
dal consiglio federale.  
    Le articolazioni territoriali  regionali  devono  prevedere  come
propri organi un congresso, un consiglio direttivo, un segretario, un
amministratore, un organo  di  controllo  sull'amministrazione  e  un
responsabile organizzativo.  
    Ogni articolazione territoriale regionale puo' articolarsi al suo
interno in  sezioni  provinciali  e  comunali  (di  seguito,  insieme
«delegazioni territoriali»).  
    La sezione provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle
sezioni comunali. La sua competenza territoriale  coincide  di  norma
con quella della provincia istituzionale.  In  casi  particolari,  il
consiglio direttivo regionale potra' deliberare l'istituzione di piu'
sezioni   provinciali   all'interno    della    medesima    provincia
istituzionale. L'istituzione di una nuova  sezione  provinciale  deve
essere deliberata dal consiglio direttivo regionale.  
    La sezione comunale e'  l'organo  territoriale  di  base  per  la
realizzazione e diffusione  dei  programmi  della  Lega  per  Salvini
Premier e della relativa  articolazione  territoriale  regionale.  La
competenza territoriale  della  sezione  coincide,  solitamente,  con
quella  del  comune.  Il  consiglio  direttivo   provinciale   potra'
estendere la competenza territoriale  e  di  tesseramento  ai  comuni
limitrofi privi di sezione comunale.  
    Ciascuna sezione e' rappresentata  dal  rispettivo  segretario  e
retta  da  un  consiglio  direttivo  di  sezione,  eletti  attraverso
assemblee o congressi.  
    L'organizzazione, le  competenze  e  le  funzioni  delle  sezioni
provinciali,  comunali  o  di  eventuali  gruppi   di   lavoro   sono
disciplinate da appositi regolamenti.   
    Nelle articolazioni  territoriali  regionali  il  cui  territorio
coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale
sono   assunte   direttamente   dalla   articolazione    territoriale
regionale.