Art. 41 
 
 
                 Disposizioni urgenti sulla gestione 
                      dei fanghi di depurazione 
 
  1. Al fine di superare situazioni di criticita' nella gestione  dei
fanghi di depurazione, nelle more di  una  revisione  organica  della
normativa di settore, continuano a valere, ai fini  dell'utilizzo  in
agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB
del  predetto  decreto,  fatta  eccezione  ((  per  gli   idrocarburi
(C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici  (IPA),  per  le
policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF),  per
i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio,  Arsenico,
Cromo totale e Cromo VI, per  i  quali  i  limiti  sono  i  seguenti:
idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli  IPA
elencati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg  SS),
PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng  WHO-TEQ/kg  SS),  PCB  ≤0,8  (mg/kg  SS),
Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio  ≤2  (mg/kg
SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI
<2 (mg/kg SS). Per cio' che concerne i parametri PCDD/PCDF +  PCB  DL
viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno  )).
Ai fini della presente disposizione,  per  il  parametro  idrocarburi
C10-C40, il limite di  1000  mg/kg  tal  quale  si  intende  comunque
rispettato se la ricerca  dei  marker  di  cancerogenicita'  fornisce
valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota  L,  contenuta
nell'allegato VI del regolamento (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  richiamata  nella
decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008 ((, come
specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanita'  protocollo
n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99  (Attuazione  della
          direttiva    86/278/CEE    concernente    la     protezione
          dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
          dei fanghi di depurazione in agricoltura): 
              «Art. 2 (Definizioni).  -  1.  Ai  sensi  del  presente
          decreto, si intendono per: 
                a)  Fanghi:  i  residui  derivanti  dai  processi  di
          depurazione: 
                  1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da
          insediamenti civili come definiti dalla  lettera  b),  art.
          1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690; 
                  2) delle acque reflue provenienti  da  insediamenti
          civili  e  produttivi:   tali   fanghi   devono   possedere
          caratteristiche  sostanzialmente  non  diverse  da   quelle
          possedute dai fanghi di cui al punto a.1.; 
                  3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da
          insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni;  tali   fanghi
          devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui  al
          punto a.1. sulla base di  quanto  disposto  nel  successivo
          art. 3.1. 
              (Omissis).». 
              La  decisione  18   dicembre   2014,   n.   2014/955/UE
          (Decisione della  Commissione  che  modifica  la  decisione
          2000/532/CE per quanto riguarda  l'elenco  dei  rifiuti  ai
          sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  30
          dicembre 2014, n. L 370. Il Titolo e' stato cosi'  corretto
          da   Rettifica   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione  europea  6  aprile  2018,  n.  90   Serie   L.
          Precedentemente il Titolo era: «Decisione della Commissione
          che modifica la decisione 2000/532/CE  relativa  all'elenco
          dei  rifiuti  ai  sensi  della  direttiva  2008/98/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio».