Art. 42 
 
 
        Progettazione degli interventi di messa in sicurezza 
                      degli edifici scolastici 
 
  1. Le economie  disponibili  di  cui  all'art.  48,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e  alla  delibera  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014,  n.
22, nonche' quelle di cui all'art.  1,  comma  177,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, relative a interventi gia' aggiudicati o  per  i
quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con
decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono  attribuite  entro
il 31 dicembre  2018  agli  enti  locali  proprietari  degli  edifici
adibiti ad uso scolastico, per essere  destinate  alla  progettazione
degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici. 
  3.  Le  modalita'  e  i  criteri  di  attribuzione  delle   risorse
finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  (( 3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo  delle  risorse
gia' destinate al piano straordinario di  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici, le  risorse  disponibili,  con  esclusione  delle
somme perente, di cui all'art. 1, comma 170, della  legge  13  luglio
2015,   n.   107,   sono   accertate   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  il
31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati  ad  altre
motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo  studio,  il
regolare svolgimento dell'attivita' didattica e  la  sicurezza  delle
strutture )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 48, comma 2, del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'  e
          la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «Art. 48 (Edilizia scolastica). - (Omissis). 
              2. Per le finalita' e gli interventi  di  cui  all'art.
          18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  n.
          98, il CIPE, su proposta del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti d'intesa con il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della
          programmazione nazionale del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione relativa al periodo  2014-2020,  fino  all'importo
          massimo  di  300   milioni   di   euro,   previa   verifica
          dell'utilizzo delle  risorse  assegnate  nell'ambito  della
          programmazione 2007-2013 del Fondo  medesimo  e  di  quelle
          assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma
          delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di  piani
          stralcio del programma di messa in sicurezza degli  edifici
          scolastici.  In  esito  alla  predetta  verifica  il   CIPE
          riprogramma  le  risorse  non  utilizzate  e   assegna   le
          ulteriori risorse a valere sulla  dotazione  2014-2020  del
          Fondo  sviluppo  e  coesione  in  relazione  ai  fabbisogni
          effettivi e sulla  base  di  un  programma  articolato  per
          territorio regionale e per tipologia di interventi. Con  la
          stessa delibera sono individuate le modalita'  di  utilizzo
          delle risorse assegnate, di  monitoraggio  dell'avanzamento
          dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011
          e di applicazione  di  misure  di  revoca,  utilizzando  le
          medesime  procedure  di  cui  al   citato   art.   18   del
          decreto-legge n. 69 del 2013.». 
              La  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22  (Misure  di
          riqualificazione  e  messa  in  sicurezza   degli   edifici
          pubblici,  sedi   di   istituzioni   scolastiche   statali.
          (Delibera  n.  22/2014)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 settembre 2014, n. 222. 
              - Si riporta l'art. 1, commi 170 e 177, della legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              170. Le risorse di cui all'art.  2,  comma  239,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,
          destinate alla realizzazione  del  piano  straordinario  di
          messa in sicurezza  degli  edifici  scolastici  individuati
          dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011
          delle  Commissioni  riunite  V  e  VII  della  Camera   dei
          deputati, in relazione alle quali non siano  state  assunte
          obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  sono  destinate   alla
          programmazione   nazionale   di   cui   all'art.   10   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con,
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da
          ultimo  modificato  dai  commi  173  e  176  del   presente
          articolo, nonche' agli interventi che si rendono  necessari
          all'esito  delle  indagini   diagnostiche   sugli   edifici
          scolastici di cui ai  commi  da  177  a  179  del  presente
          articolo a quelli che si rendono necessari sulla  base  dei
          dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
              (Omissis). 
              177. Al fine di garantire la  sicurezza  degli  edifici
          scolastici e di prevenire eventi  di  crollo  dei  relativi
          solai e controsoffitti e' autorizzata la spesa di  euro  40
          milioni   per   l'anno   2015   per   finanziare   indagini
          diagnostiche dei  solai  degli  edifici  scolastici,  anche
          attraverso quote di cofinanziamento  da  parte  degli  enti
          locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202. 
              (Omissis).».