Art. 42 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 1. Le economie disponibili di cui all'art. 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonche' quelle di cui all'art. 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi gia' aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici. 3. Le modalita' e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (( 3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse gia' destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'art. 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attivita' didattica e la sicurezza delle strutture )).
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 48 (Edilizia scolastica). - (Omissis). 2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.». La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22 (Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali. (Delibera n. 22/2014) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2014, n. 222. - Si riporta l'art. 1, commi 170 e 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «Art. 1. - (Omissis). 170. Le risorse di cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonche' agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. (Omissis). 177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202. (Omissis).».