(( Art. 42 bis 
 
 
               Scuole innovative e poli per l'infanzia 
 
    
  1. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo  il  comma
85 e' inserito il seguente: 
  «85-bis. Per gli interventi gia' individuati alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione sulla base del decreto  di  cui
al terzo periodo  del  comma  85,  l'intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   puo'   essere   raggiunta
successivamente   all'adozione   dello   stesso   decreto,    purche'
anteriormente  all'avvio  delle  procedure   di   affidamento   degli
interventi stessi.». 
  2. Al fine di promuovere la progettazione delle  scuole  innovative
di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'
autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni  2018,
2019 e 2020. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  158,
della legge n. 107 del 2015, destinata al  pagamento  dei  canoni  di
locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per  la  realizzazione  delle
scuole innovative. 
  3. Al fine di  promuovere  la  progettazione  dei  nuovi  poli  per
l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65, e' autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli
anni  2019  e  2020.  Al  relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art.  3,  comma  5,
del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate  al  pagamento  dei
canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per  la  realizzazione
dei nuovi poli per l'infanzia. 
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2  e  3  sono  anticipate
agli  enti  locali  per  stati  di   avanzamento   dei   livelli   di
progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto  della
quantificazione   dell'importo   dovuto   agli   enti   locali    per
l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione  non
puo' superare il valore dell'area stimato dall'INAIL. 
  5. All'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla  seguente:  «gli»
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  85,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari
          previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di  cui
          all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100
          milioni di euro per la  realizzazione  di  nuove  strutture
          scolastiche.   Le    regioni    dichiarano    la    propria
          disponibilita' ad aderire all'operazione per la costruzione
          di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone
          di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine
          perentorio  del  20   gennaio   2017,   secondo   modalita'
          individuate e pubblicate nel  sito  internet  istituzionale
          della medesima Struttura.  Successivamente  alla  ricezione
          delle dichiarazioni di disponibilita'  delle  regioni,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuate   le   regioni   ammesse   alla
          ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e  sono
          stabiliti i criteri di selezione dei progetti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 153 e 158, della legge  13
          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              153. Al fine  di  favorire  la  costruzione  di  scuole
          innovative   dal    punto    di    vista    architettonico,
          impiantistico, tecnologico,  dell'efficienza  energetica  e
          della sicurezza strutturale e  antisismica,  caratterizzate
          dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di  apprendimento   e
          dall'apertura al territorio, il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Struttura di missione per il  coordinamento
          e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
          dell'edilizia  scolastica,  istituita   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
          la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma  158
          tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione  da
          parte  delle  stesse  regioni   delle   manifestazioni   di
          interesse degli enti locali proprietari delle aree  oggetto
          di intervento e interessati alla costruzione di una  scuola
          innovativa. 
              (Omissis). 
              158. Per la realizzazione delle scuole di cui al  comma
          153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art.
          18, comma 8, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, pari a euro  300  milioni  nel  triennio  2015-2017,
          rispetto alle quali i canoni di locazione da  corrispondere
          all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
          infortuni sul lavoro (INAIL)  sono  posti  a  carico  dello
          Stato nella misura di euro 3 milioni per  l'anno  2016,  di
          euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui  a
          decorrere dall'anno 2018. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  3,  del  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a
          norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
          13 luglio 2015, n. 107),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  3  (Poli  per  l'infanzia).  -  1.  I  Poli  per
          l'infanzia accolgono, in  un  unico  plesso  o  in  edifici
          vicini, piu' strutture di educazione e  di  istruzione  per
          bambine e bambini fino a sei anni di eta',  nel  quadro  di
          uno stesso percorso educativo, in considerazione  dell'eta'
          e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento  di
          ciascuno. I Poli per  l'infanzia  si  caratterizzano  quali
          laboratori    permanenti    di    ricerca,     innovazione,
          partecipazione e apertura al territorio, anche al  fine  di
          favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il
          miglior  utilizzo  delle  risorse,   condividendo   servizi
          generali, spazi collettivi e risorse professionali. 
              2.  Per  potenziare  la  ricettivita'  dei  servizi   e
          sostenere  la  continuita'   del   percorso   educativo   e
          scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra
          tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa  con  gli
          Uffici scolastici regionali, tenuto  conto  delle  proposte
          formulate dagli  Enti  Locali  e  ferme  restando  le  loro
          competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione
          di  Poli  per  l'infanzia  definendone  le   modalita'   di
          gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di  autonomia
          scolastica. 
              3. I Poli  per  l'infanzia  possono  essere  costituiti
          anche presso direzioni didattiche  o  istituti  comprensivi
          del sistema nazionale di istruzione e formazione. 
              4. Al fine di favorire la  costruzione  di  edifici  da
          destinare a  Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione
          pubblica, l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969,  n.  153,  destina,  nel  rispetto  degli   obiettivi
          programmatici di finanza pubblica, fino ad  un  massimo  di
          150 milioni di euro per il triennio  2018-2020  comprensivi
          delle risorse per l'acquisizione delle  aree,  rispetto  ai
          quali i  canoni  di  locazione  che  il  soggetto  pubblico
          locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a  carico
          dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2019. 
              5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  «La  Buona
          Scuola», di cui all'art.  1,  comma  202,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107. 
              6.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con proprio decreto, sentita  la  Conferenza
          Unificata, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  provvede  a  ripartire  le
          risorse di cui al comma 4 tra  le  Regioni  e  individua  i
          criteri per l'acquisizione  da  parte  delle  stesse  delle
          manifestazioni di interesse degli Enti  locali  proprietari
          delle  aree  oggetto  di  intervento  e  interessati   alla
          costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. 
              7. Per i fini di cui al comma 4, le  Regioni,  d'intesa
          con  gli  Enti   locali,   entro   novanta   giorni   dalla
          ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono  a
          selezionare gli interventi sul proprio territorio e a  dare
          formale  comunicazione   della   selezione   al   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le  aree
          individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti  delle
          risorse assegnate a ciascuna Regione. 
              8. 
              9. Nella programmazione unica  triennale  nazionale  di
          cui all'art. 10 del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013, n. 128, a  decorrere  dall'anno  2018,  sono  ammessi
          anche gli interventi  di  ristrutturazione,  miglioramento,
          messa    in     sicurezza,     adeguamento     antisismico,
          efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di
          proprieta' pubblica da destinare a Poli per  l'infanzia  ai
          sensi del presente articolo.».