Art. 43 Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non puo' essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia' perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'art. 45. 2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosita' sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuita' aziendale.
Riferimenti normativi Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. 306, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1986, n. 50. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1996, n. 281, S.O. n. 209. Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.