(( Art. 43 bis 
 
Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento  del  trattamento
  di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma  31,
  della legge 28 giugno 2012, n. 92, per  le  societa'  sottoposte  a
  procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. 
 
  1. Per gli anni 2020 e 2021, le  societa'  sottoposte  a  procedura
fallimentare o in amministrazione  straordinaria,  le  quali  abbiano
usufruito del trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria
negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 44, previa  autorizzazione
dell'INPS  a  seguito  di  apposita  richiesta,  sono  esonerate  dal
pagamento delle quote  di  accantonamento  del  trattamento  di  fine
rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della  riduzione
oraria o sospensione dal  lavoro,  e  dal  pagamento  del  contributo
previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno  2012,  n.  92.
Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'art.  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Ai  fini  del
monitoraggio della spesa,  l'INPS  verifica  con  cadenza  mensile  i
flussi di spesa e,  qualora  dal  monitoraggio  medesimo,  effettuato
anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte
per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, e' stato raggiunto o
sara'  raggiunto  il  limite  di  spesa,   l'INPS   non   prende   in
considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di
propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli
oneri relativi ai benefici di cui al comma 1,  dandone  comunicazione
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 2, comma 31, della legge 28  giugno
          2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
          del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis). 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).».