Art. 44 
 
 
              Trattamento straordinario di integrazione 
                  salariale per le imprese in crisi 
 
  1. In deroga agli articoli  4  e  22  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto  e  per  gli  anni  2019  e  2020,  puo'  essere
autorizzato sino ad un massimo di  dodici  mesi  complessivi,  previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  della  Regione  interessata,  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano
concrete  prospettive  di  cessione  dell'attivita'  con  conseguente
riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo  2016,  n.
95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,
oppure   laddove   sia    possibile    realizzare    interventi    di
reindustrializzazione del sito  produttivo,  nonche'  in  alternativa
attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti  in
essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse  stanziate
ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede  di
accordo governativo e' verificata la sostenibilita'  finanziaria  del
trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere  finanziario.  Al  fine  del  monitoraggio
della spesa, gli accordi  governativi  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio  mensile
dei  flussi  di  spesa  relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.
Qualora dal monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto  o  sara'
raggiunto il limite di spesa,  non  possono  essere  stipulati  altri
accordi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riportano  gli  articoli  4  e  22,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per ciascuna
          unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
          quinquennio mobile, fatto salvo  quanto  previsto  all'art.
          22, comma 5. 
              2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
          e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10,  comma
          1, lettere n) e  o),  per  ciascuna  unita'  produttiva  il
          trattamento   ordinario   e   quello    straordinario    di
          integrazione  salariale  non  possono  superare  la  durata
          massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.» 
              «Art.  22  (Durata).   -   1.   Per   la   causale   di
          riorganizzazione aziendale di cui  all'art.  21,  comma  1,
          lettera a), e relativamente a ciascuna  unita'  produttiva,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
          un quinquennio mobile. 
              2. Per la causale di crisi aziendale  di  cui  all'art.
          21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna  unita'
          produttiva, il trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale puo' avere una durata massima di 12  mesi,  anche
          continuativi. Una  nuova  autorizzazione  non  puo'  essere
          concessa prima che sia decorso un periodo pari a due  terzi
          di quello relativo alla precedente autorizzazione. 
              3. Per la causale di contratto di solidarieta'  di  cui
          all'art.  21,  comma  1,  lettera  c),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
          condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
          raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
          mobile. 
              4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
          aziendale,  possono  essere  autorizzate  sospensioni   del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
              5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          di cui all'art. 4, comma 1, la durata dei  trattamenti  per
          la causale di contratto  di  solidarieta'  viene  computata
          nella misura della meta' per la parte non  eccedente  i  24
          mesi e per intero per la parte eccedente. 
              6. La disposizione di cui al comma  5  non  si  applica
          alle imprese edili e affini.». 
              Il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali 25 marzo 2016, n. 95075  (Definizione  dei  criteri
          per l'accesso  ad  un  ulteriore  periodo  di  integrazione
          salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di
          un  programma   di   crisi   aziendale,   l'impresa   cessi
          l'attivita' produttiva e proponga concrete  prospettive  di
          rapida  cessione  dell'azienda  stessa  e  il   conseguente
          riassorbimento  del  personale.  (Decreto  n.   95075)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2016, n. 120. 
              - Si riporta l'art.  21,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino  della
          normativa in materia di ammortizzatori sociali in  costanza
          di  rapporto  di  lavoro,  in  attuazione  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 21 (Causali di  intervento).  -  1.  L'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto   quando   la   sospensione   o   la    riduzione
          dell'attivita' lavorativa  sia  determinata  da  una  delle
          seguenti causali: 
                a) riorganizzazione aziendale; 
                b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
          gennaio  2016,  dei  casi  di   cessazione   dell'attivita'
          produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; 
                c) contratto di solidarieta'. 
              2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
          comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi
          volto  a  fronteggiare  le  inefficienze  della   struttura
          gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni  sugli
          investimenti e sull'eventuale attivita' di  formazione  dei
          lavoratori. Tale  programma  deve,  in  ogni  caso,  essere
          finalizzato a un  consistente  recupero  occupazionale  del
          personale interessato alle  sospensioni  o  alle  riduzioni
          dell'orario di lavoro. 
              3. Il programma di crisi aziendale di cui al  comma  1,
          lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto  a
          fronteggiare   gli   squilibri   di   natura    produttiva,
          finanziaria,  gestionale  o  derivanti  da  condizionamenti
          esterni. Il piano deve indicare gli  interventi  correttivi
          da affrontare e gli obiettivi  concretamente  raggiungibili
          finalizzati alla continuazione dell'attivita'  aziendale  e
          alla salvaguardia occupazionale. 
              4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22,  comma  2,
          entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
          a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove  e  sei
          mesi e previo accordo  stipulato  in  sede  governativa  al
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria qualora  all'esito  del  programma  di  crisi
          aziendale di cui al comma 3,  l'impresa  cessi  l'attivita'
          produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida
          cessione dell'azienda e di  un  conseguente  riassorbimento
          occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per  occupazione
          e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementato dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  per
          ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Al  fine  del
          monitoraggio della relativa spesa gli  accordi  di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma  sono   trasmessi   al
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto, sono definiti i  criteri  per  l'applicazione  del
          presente comma. 
              5. Il contratto di solidarieta'  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso  contratti
          collettivi aziendali ai  sensi  dell'art.  51  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  stabiliscono  una
          riduzione dell'orario di lavoro  al  fine  di  evitare,  in
          tutto o in  parte,  la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
          esubero  del  personale  anche  attraverso  un   suo   piu'
          razionale impiego.  La  riduzione  media  oraria  non  puo'
          essere superiore al 60 per cento  dell'orario  giornaliero,
          settimanale  o  mensile  dei  lavoratori   interessati   al
          contratto  di  solidarieta'.  Per  ciascun  lavoratore,  la
          percentuale di riduzione complessiva dell'orario di  lavoro
          non  puo'  essere  superiore  al  70  per  cento  nell'arco
          dell'intero  periodo  per  il   quale   il   contratto   di
          solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
          va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
          retributivi previsti da contratti collettivi aziendali  nel
          periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
          solidarieta'. Il trattamento di integrazione  salariale  e'
          ridotto in corrispondenza di eventuali  successivi  aumenti
          retributivi   intervenuti   in   sede   di   contrattazione
          aziendale. Gli accordi  di  cui  al  primo  periodo  devono
          specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare in aumento, nei limiti  del  normale  orario  di
          lavoro,  l'orario  ridotto.  Il  maggior  lavoro   prestato
          comporta una corrispondente riduzione  del  trattamento  di
          integrazione salariale.  Le  quote  di  accantonamento  del
          trattamento di fine  rapporto  relative  alla  retribuzione
          persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro  sono
          a carico della  gestione  di  afferenza,  ad  eccezione  di
          quelle  relative  a  lavoratori   licenziati   per   motivo
          oggettivo o nell'ambito di una procedura  di  licenziamento
          collettivo, entro 90 giorni  dal  termine  del  periodo  di
          fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
          entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di  un
          ulteriore   trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale  concesso  entro  120  giorni  dal  termine   del
          trattamento precedente. 
              6.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli  stessi  periodi   e   per   causali   sostanzialmente
          coincidenti, l'intervento ordinario.».