(( Art. 44 bis Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile 1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte» )).
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 19, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile). - 1. In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare la piena operativita' della funzione di coordinamento delle attivita' emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma. 2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1. 2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».