(( Art. 44 bis 
 
 
            Misure urgenti per assicurare la continuita' 
         operativa del Dipartimento della protezione civile 
 
  1.  Al  secondo  periodo  del  comma   2-bis   dell'art.   19   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:  «per  una  sola  volta»
sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 19, del  decreto-legge  9  febbraio
          2017, n.  8  (Nuovi  interventi  urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016  e  del
          2017), convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile
          2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 (Misure urgenti per assicurare la  continuita'
          operativa del Dipartimento della protezione civile).  -  1.
          In considerazione della necessita' e urgenza di  assicurare
          la piena operativita' della funzione di coordinamento delle
          attivita'  emergenziali  del   servizio   nazionale   della
          protezione civile, anche in riferimento alle  attivita'  di
          soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai  recenti
          eventi   sismici   nel   quadro    delle    caratteristiche
          specialistiche  delle  funzioni  tecnico-amministrative   e
          operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze  del
          Dipartimento della  protezione  civile,  e'  autorizzata  a
          bandire, entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   un
          concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
          di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale  della
          protezione  civile  di  cui  all'art.  9-ter  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in  riferimento  al
          personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di
          cui all'art. 3, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e' elevata al 40  per
          cento. A conclusione delle procedure  di  reclutamento  del
          presente comma la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato. 
              2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,
          nel limite complessivo massimo di euro 880.000  per  l'anno
          2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
          pubblico impiego di cui all'art. 1, comma 365, della  legge
          11 dicembre  2016,  n.  232,  nel  quadro  delle  finalita'
          previste dalla lettera b) del medesimo comma. 
              2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui
          al comma 1,  il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso
          di esito  non  favorevole  delle  procedure  di  interpello
          svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e'  autorizzato
          a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali  ai
          sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  oltre  i  limiti  percentuali   ivi
          previsti, nella misura del 75  per  cento  delle  posizioni
          dirigenziali vacanti, comunque entro il limite  massimo  di
          ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi
          del presente comma, in deroga alla  previsione  del  citato
          art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
          hanno durata annuale, sono rinnovabili per  un  massimo  di
          due volte e, comunque, cessano alla  data  dell'entrata  in
          servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla
          relativa copertura finanziaria si provvede con  le  risorse
          di cui al comma 2. Gli incarichi  conferiti  ai  sensi  del
          presente  comma  non  costituiscono  titolo  ne'  requisito
          valutabile ai fini della procedura concorsuale  di  cui  al
          comma 1. 
              2-ter. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  5-bis,
          comma 4,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
          n. 401. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,  ai
          fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo'
          avvalersi della Commissione per l'attuazione  del  progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui
          al comma  3-quinquies  dell'art.  4  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125.».