(( Art. 44 ter 
 
 
                Attivita' di valutazione dell'impatto 
                      e di censimento dei danni 
 
  1. All'art. 13 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente: 
  «2-bis. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'art.
25, comma 7, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  possono  porre  in  essere  attivita'  connesse   con   la
valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle  strutture  e
alle infrastrutture pubbliche e private, in  occasione  degli  eventi
emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7,  anche  mediante
accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2  del
presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o  di
collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2,  che  vi
provvedono avvalendosi dei  professionisti  iscritti  agli  ordini  e
collegi professionali ad essi afferenti.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  13,  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione  civile),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Strutture operative  del  Servizio  nazionale
          della protezione civile (Articoli  1-bis,  comma  3,  e  11
          legge 225/1992)). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco, che  opera  quale  componente  fondamentale  del
          Servizio nazionale della protezione civile, sono  strutture
          operative nazionali: 
                a) le Forze armate; 
                b) le Forze di polizia; 
                c)  gli  enti  e  istituti  di  ricerca  di   rilievo
          nazionale  con  finalita'  di  protezione   civile,   anche
          organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
          di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale  delle
          ricerche; 
                d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
                e) il volontariato organizzato di  protezione  civile
          iscritto  nell'elenco   nazionale   del   volontariato   di
          protezione  civile,  l'Associazione   della   Croce   rossa
          italiana  e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
          speleologico; 
                f)   il   Sistema   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente; 
                g) le strutture preposte alla  gestione  dei  servizi
          meteorologici a livello nazionale. 
              2. Concorrono, altresi', alle attivita'  di  protezione
          civile gli ordini e i collegi professionali e i  rispettivi
          Consigli nazionali, anche mediante forme associative  o  di
          collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
          i  rispettivi  Consigli  nazionali  nell'ambito   di   aree
          omogenee, e gli enti, gli istituti e le  agenzie  nazionali
          che svolgono funzioni in materia  di  protezione  civile  e
          aziende,  societa'  e  altre  organizzazioni  pubbliche   o
          private che svolgono funzioni utili  per  le  finalita'  di
          protezione civile. 
              2-bis. Il Dipartimento della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  i  comuni  e  i
          commissari  delegati  di  cui   all'art.   25,   comma   7,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  possono  porre  in   essere   attivita'
          connesse con la valutazione dell'impatto  e  il  censimento
          dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche  e
          private,  in  occasione  degli   eventi   emergenziali   di
          protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi
          o convenzioni con i Consigli nazionali di cui  al  comma  2
          del presente articolo, anche  ove  costituiti  nelle  forme
          associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al
          medesimo  comma  2,  che  vi  provvedono  avvalendosi   dei
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          ad essi afferenti. 
              3.  Le  Regioni,  relativamente  ai  rispettivi  ambiti
          territoriali,  e   nei   limiti   delle   competenze   loro
          attribuite, possono individuare proprie strutture operative
          regionali  del  Servizio  nazionale,  in  ambiti  operativi
          diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui  al
          comma 1. 
              4.  Le  strutture  operative  nazionali   e   regionali
          svolgono,   nell'ambito   delle    rispettive    competenze
          istituzionali,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  le
          attivita' previste dal presente decreto. Con  le  direttive
          di cui all'art. 15, si provvede a  disciplinare  specifiche
          forme  di  partecipazione,  integrazione  e  collaborazione
          delle strutture  operative  nel  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
              5. Le modalita' e le  procedure  relative  al  concorso
          delle Forze armate alle  attivita'  previste  dal  presente
          decreto  sono  disciplinate,  secondo  quanto  previsto  in
          materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92  e  549-bis  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sulla  proposta  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile, di  concerto
          con il Ministro della difesa, adottato ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  7  e  25,  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
              «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi   emergenziali   di
          protezione civile (Art. 2, legge 225/1992)). - 1.  Ai  fini
          dello svolgimento delle attivita' di cui  all'art.  2,  gli
          eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: 
                a)  emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi   di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                b)  emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi   di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
          calamitosi di origine naturale o  derivanti  dall'attivita'
          dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
          debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
          con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante
          limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi  dell'art.
          24.». 
              «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5  e
          20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108  decreto  legislativo
          112/1998;  Art.  14  decreto-legge  90/2008,  conv.   legge
          123/2008; Art. 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). -
          1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
              2. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                a)  all'organizzazione  ed  all'effettuazione   degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                c) all'attivazione  di  prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                d)   alla   realizzazione   di   interventi,    anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive,  dai  beni  culturali  e
          paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
          sulla base di procedure definite con la  medesima  o  altra
          ordinanza; 
                f) all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per
          far fronte alle esigenze urgenti di cui  alla  lettera  e),
          anche attraverso misure di delocalizzazione  temporanea  in
          altra localita' del territorio nazionale,  entro  i  limiti
          delle risorse finanziarie e secondo  le  direttive  dettate
          con  apposita,  ulteriore  delibera   del   Consiglio   dei
          ministri, sentita la Regione interessata. 
              3. Le ordinanze di protezione civile non sono  soggette
          al controllo preventivo di legittimita' di cui  all'art.  3
          della  legge  14  gennaio  1994,  n.   20,   e   successive
          modificazioni. 
              4. Le ordinanze di protezione civile, la cui  efficacia
          decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono  rese
          pubbliche ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  42  del
          decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  e  successive
          modificazioni  e  sono  trasmesse,  per  informazione,   al
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alle  Regioni  o
          Province autonome interessate e fino al  trentesimo  giorno
          dalla deliberazione dello stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              6. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
              7.  Per  coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale, successivamente  alla  quale  curano,
          fino alla  chiusura  della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 27, la  prosecuzione  delle  attivita'  in  regime
          ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si  avvalga  di
          commissari delegati, il relativo  provvedimento  di  nomina
          deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.  I  commissari  delegati  sono
          scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti  per  cui
          la legge non prevede  alcun  compenso  per  lo  svolgimento
          dell'incarico. 
              8. Per l'esercizio delle  funzioni  attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai commissari delegati si applica  l'art.  23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  il
          compenso  e'  commisurato  proporzionalmente  alla   durata
          dell'incarico, nel limite del parametro massimo  costituito
          dal 70 per cento del trattamento economico previsto per  il
          primo presidente della Corte di cassazione. 
              9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
              10. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'art.  15,
          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, alla disciplina di un sistema di  monitoraggio  e
          di  verifica   dell'attuazione,   anche   sotto   l'aspetto
          finanziario, delle  misure  contenute  nelle  ordinanze  di
          protezione civile nonche'  dei  provvedimenti  adottati  in
          attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema  di
          cui  al  presente  comma  e'  tenuto   ad   assicurare   la
          continuita' dell'azione di monitoraggio e  la  periodicita'
          delle ispezioni,  anche  in  relazione  alle  ordinanze  di
          protezione civile eventualmente non emanate  dal  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile. 
              11. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),  da  adottarsi  in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'art. 24, comma 7.».