Art. 45 
 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13,
19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018,
a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020,
a 42.600.000 euro per  l'anno  2021  e  a  22.500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per  l'anno
2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  si
provvede: 
    a) quanto (( a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000 )) euro
per l'anno 2022,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese  derivanti  dagli  articoli  3,  33  del
presente decreto; 
    b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e  a  6.498.917  euro
per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000  euro  per
l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui  per  gli  anni  2020  e  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno  2019  e  a  800.000  euro
dall'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2018-2020,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze  per  32.505.300
euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020; 
    e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno  2018,  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non  sono  state
riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello
Stato; 
    f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019,  a  49.810.000  euro
per l'anno 2020, (( a 20.850.000 euro per l'anno 2021,  a  20.652.000
)) euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui  a  decorrere  dall'anno
2023, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 50 milioni  di  euro  annui
dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per  l'anno  2024,  in
conseguenza degli  effetti  determinati  dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 6, del presente decreto. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 6, comma  2,  del  decreto-legge  7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta  l'art.  148,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 10, del decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e  di
          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'art. 32  le  parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».