Art. 16 
 
Controllo,     anche     attraverso     dispositivi      elettronici,
  dell'ottemperanza al provvedimento  di  allontanamento  dalla  casa
  familiare 
 
  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di  procedura  penale,
dopo la parola «571,» e' inserita  la  seguente:  «572,»  e  dopo  le
parole «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 282-bis, comma  6,
          571, 572, 612 e 612-bis del codice di procedura penale: 
              «Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare).  -
          (Omissis). 
              6. Qualora si proceda  per  uno  dei  delitti  previsti
          dagli articoli  570,  571,  572,  582,  limitatamente  alle
          ipotesi procedibili d'ufficio o  comunque  aggravate,  600,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2,
          601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,
          609-octies  e  612,  secondo  comma,  612-bis,  del  codice
          penale, commesso in danno  dei  prossimi  congiunti  o  del
          convivente, la misura puo'  essere  disposta  anche  al  di
          fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280, anche  con
          le modalita' di controllo previste all'art. 275-bis.». 
              «Art.  571  (Abuso  dei  mezzi  di  correzione   o   di
          disciplina). - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o  di
          disciplina in danno di  una  persona  sottoposta  alla  sua
          autorita', o a lui  affidata  per  ragione  di  educazione,
          istruzione,  cura,  vigilanza  o   custodia,   ovvero   per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito,  se
          dal fatto deriva il pericolo di una malattia  nel  corpo  o
          nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. 
              Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
          le pene stabilite negli articoli 582 e 583,  ridotte  a  un
          terzo; se ne deriva la morte, si applica la  reclusione  da
          tre a otto anni.». 
              «Art.   572   (Maltrattamenti   contro   familiari    e
          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati
          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della
          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta
          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per
          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con
          la reclusione da due a sei anni. 
              (abrogato). 
              Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si
          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva
          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici
          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a
          ventiquattro anni.». 
              «Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad  altri  un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
              Se la minaccia e' grave, o e' fatta  in  uno  dei  modi
          indicati nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino  a
          un anno. 
              Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei
          modi indicati nell'art. 339.». 
              «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il  fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate,
          minaccia  o  molesta  taluno  in  modo  da   cagionare   un
          perdurante e grave stato di ansia  o  di  paura  ovvero  da
          ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
          un prossimo congiunto o di persona al  medesimo  legata  da
          relazione affettiva ovvero  da  costringere  lo  stesso  ad
          alterare le proprie abitudini di vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa
          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti
          informatici o telematici. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
          persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto
          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il
          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
          di cui all'art. 612, secondo  comma.  Si  procede  tuttavia
          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un
          minore o di una persona con disabilita' di cui  all'art.  3
          della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nonche'  quando  il
          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve
          procedere d'ufficio.».