Art. 17 
 
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di  autoveicoli  per
               finalita' di prevenzione del terrorismo 
 
  1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo l del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
dicembre 2001,  n.  481,  comunicano,  per  il  successivo  raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i  dati  identificativi  riportati  nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il  noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e'  effettuata  contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio  e  comunque  con  un  congruo
anticipo rispetto al momento della  consegna  del  veicolo.  ((  Sono
esclusi dalla previsione del presente comma i contratti  di  noleggio
di  autoveicoli  per  servizi  di  mobilita'  condivisa,   quali   in
particolare  il  car  sharing,  al  fine  di  non  comprometterne  la
facilita' di utilizzo. )) 
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico  dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in  esso  conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite,  a  norma  delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui  dal  raffronto  emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al  comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle  Forze  di  polizia  per  le  conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo  4,  primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono  conservati  per  un
periodo di tempo non  superiore  a  sette  giorni.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti  attraverso  i  quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal  comma  l,  nonche'  di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali,  il  quale  esprime  il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  19  dicembre  2001,  n.  481
          (Regolamento recante semplificazione  del  procedimento  di
          autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'  di  noleggio
          di veicoli senza  conducente),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37: 
              «Art. 1. - 1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di
          veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio
          attivita' da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio  e'  la
          sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio  e'
          presente    ogni    singola    articolazione    commerciale
          dell'impresa stessa per il cui  esercizio  si  presenta  la
          denuncia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario: 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno. 
              (abrogato).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio
          1992, n. 114, supplemento ordinario: 
              «Art. 54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli  sono
          veicoli a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi  i
          motoveicoli, e si distinguono, in: 
                a) autovetture: veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente; 
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati con piu' di nove  posti  compreso  quello  del
          conducente; 
                c)  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo:   veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5 t o 4,5  t  se  a  trazione  elettrica  o  a  batteria,
          destinati al trasporto di persone e di  cose  e  capaci  di
          contenere  al  massimo  nove  posti  compreso  quello   del
          conducente; 
                d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di  cose
          e delle persone addette all'uso o al trasporto  delle  cose
          stesse; 
                e)    trattori    stradali:     veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 
                f)  autoveicoli  per  trasporti  specifici:   veicoli
          destinati al trasporto di determinate cose o di persone  in
          particolari condizioni, caratterizzati  dall'essere  muniti
          permanentemente di speciali attrezzature  relative  a  tale
          scopo; 
                g)   autoveicoli   per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati  dall'essere   muniti   permanentemente   di
          speciali  attrezzature  e  destinati   prevalentemente   al
          trasporto  proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito   il
          trasporto del personale e dei materiali connessi col  ciclo
          operativo delle attrezzature e di persone e  cose  connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 
                h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da  due
          unita' distinte, agganciate, delle quali  una  motrice.  Ai
          soli fini della applicazione dell'art. 61,  commi  1  e  2,
          costituiscono un'unica unita' gli autotreni  caratterizzati
          in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per  il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio; 
                l) autosnodati:  autobus  composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi di veicoli  i  compartimenti  viaggiatori  situati  in
          ciascuno dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La
          sezione  snodata  permette  la  libera   circolazione   dei
          viaggiatori tra i tronconi  rigidi.  La  connessione  e  la
          disgiunzione delle  due  parti  possono  essere  effettuate
          soltanto in officina; 
                m)   autocaravan:   veicoli   aventi   una   speciale
          carrozzeria  ed  attrezzati  permanentemente   per   essere
          adibiti al trasporto e all'alloggio  di  sette  persone  al
          massimo compreso il conducente; 
                n) mezzi d'opera:  veicoli  o  complessi  di  veicoli
          dotati di particolare  attrezzatura  per  il  carico  e  il
          trasporto  di   materiali   di   impiego   o   di   risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e materiali assimilati ovvero che  completano,  durante  la
          marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali  per  la
          costruzione edilizia; tali veicoli o complessi  di  veicoli
          possono essere adibiti a trasporti in eccedenza  ai  limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui all'art. 10, comma  8,  e  comunque  nel  rispetto  dei
          limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I  mezzi  d'opera
          devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego  nei
          cantieri o utilizzabili a  uso  misto  su  strada  e  fuori
          strada. 
              2. Nel regolamento sono  elencati,  in  relazione  alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza) -  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146: 
              «Art.  4.  -  L'autorita'  di  pubblica  sicurezza   ha
          facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e
          coloro che non sono in grado o si rifiutano di  provare  la
          loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici. 
              Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose
          o sospette di munirsi, entro un dato termine,  della  carta
          di  identita'  e  di  esibirla  ad  ogni  richiesta   degli
          ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.».