Art. 18 
 
Disposizioni in materia di accesso al CED  interforze  da  parte  del
                 personale della polizia municipale 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16-quater  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai  centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in  possesso  della
qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  quando  procede   al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca  o  di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.  ((  La
presente disposizione si applica  progressivamente,  nell'anno  2019,
agli altri comuni capoluogo di provincia. 
  1-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  adottato  previo
accordo sancito in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  determinati   i   parametri   connessi   alla   classe
demografica, al rapporto numerico  tra  il  personale  della  polizia
municipale assunto a tempo indeterminato  e  il  numero  di  abitanti
residenti, al numero delle  infrazioni  alle  norme  sulla  sicurezza
stradale  rilevate  nello   svolgimento   delle   funzioni   di   cui
all'articolo  12  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  in  relazione  ai  quali  le
disposizioni di  cui  al  comma  1  trovano  applicazione  anche  con
riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1. )) 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori  di
polizia  municipale  che   ciascun   comune   puo'   abilitare   alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1. 
  (( 3. Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di
150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per  l'anno  2019.  Ai
relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai  sensi  dell'articolo
39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1-bis,  nel
limite  di  euro  25.000  per  l'anno  2019,  si  provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   16-quater   del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   19   marzo   1993,   n.   68
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata  e  di
          contabilita' pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 gennaio 1993, n. 14: 
              «Art. 16-quater (Disposizioni relative  ai  servizi  di
          polizia  stradale  della  polizia  municipale).  -  1.   Il
          personale della polizia municipale addetto  ai  servizi  di
          polizia   stradale   accede    ai    sistemi    informativi
          automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
          direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e  puo'
          accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile  1981,
          n. 121, e successive  modificazioni,  qualora  in  possesso
          della qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  allo
          schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
          d'identita' rubati o smarriti  operanti  presso  il  Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
          121. Il personale  della  polizia  municipale  in  possesso
          della  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza  puo'
          altresi' accedere alle informazioni concernenti i  permessi
          di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a  quanto
          previsto dall'art. 54, comma 5-bis, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni. 
              1-bis. Il personale  di  cui  al  comma  1  addetto  ai
          servizi di polizia stradale ed in possesso della  qualifica
          di agente di  pubblica  sicurezza  puo'  essere,  altresi',
          abilitato all'inserimento, presso  il  Centro  elaborazione
          dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai
          documenti rubati o smarriti, di cui al comma  1,  acquisiti
          autonomamente. 
              2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
          telematica dell'ANCI,  sono  effettuati  con  le  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con i Ministri  dei  trasporti  e  delle  finanze,
          sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI). 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto sono apportate le
          occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
          11, primo comma,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
          approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.». 
              - Per il testo e la rubrica dell'art. 8 della legge  1°
          aprile 1981, n. 121,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 1°
          aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli
          archivi  automatizzati  del  Centro  di  cui   all'articolo
          precedente e la loro  utilizzazione  sono  consentiti  agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia giudiziaria  delle  forze  di  polizia  debitamente
          autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo  art.
          11. 
              L'accesso ai dati e alle informazioni di cui  al  comma
          precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai  fini
          degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso  e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. 
              E'   comunque   vietata   ogni   utilizzazione    delle
          informazioni e dei dati predetti per finalita'  diverse  da
          quelle  previste  dall'art.  6,  lettera  a).  E'  altresi'
          vietata ogni circolazione  delle  informazioni  all'interno
          della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati  nel
          primo comma del presente articolo. 
              [abrogato].». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art.  12  (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                a) dal personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
                b) dal personale degli uffici competenti  in  materia
          di viabilita' delle regioni, delle province e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                c) dai dipendenti dello Stato, delle province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                d) dal personale dell'ente  ferrovie  dello  Stato  e
          delle ferrovie e  tramvie  in  concessione,  che  espletano
          mansioni ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni e limitatamente alle  violazioni  commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                e) dal personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7. 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,  lettere
          c) e d), possono inoltre  essere  effettuati  da  personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 307  del  2004  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  1,  lettera
          a), della legge  23  febbraio  1999,  n.  44  (Disposizioni
          concernenti il Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle
          richieste  estorsive  e   dell'usura),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51: 
              «Art. 18 (Fondo di solidarieta' per  le  vittime  delle
          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
          dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime  delle
          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: 
                a) un contributo, determinato ai sensi del  comma  2,
          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello
          Stato, nei rami incendio, responsabilita'  civile  diversi,
          auto  rischi  diversi  e  furto,  relativi   ai   contratti
          stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990; 
              (Omissis).».