Art. 19 
 
Sperimentazione di armi  ad  impulsi  elettrici  da  parte  delle  ((
                          polizie locali )) 
 
  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato  in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito  in  sede  di
Conferenza unificata (( di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281  )),  i  comuni  ((  capoluogo  di  provincia,
nonche' quelli )) con popolazione  superiore  ai  centomila  abitanti
possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico,  quale  dotazione
di reparto, in via sperimentale, per il  periodo  di  sei  mesi,  due
unita' di personale, munito della qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, individuato fra gli appartenenti  ai  dipendenti  Corpi  e
Servizi di (( polizia locale )). 
  (( 1-bis. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  previo
accordo sancito in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono determinati i parametri  connessi  alle  caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica,  all'afflusso  turistico  e
agli indici di delittuosita', in relazione ai quali  le  disposizioni
di cui al comma 1 trovano applicazione anche per  comuni  diversi  da
quelli di cui al medesimo comma. )) 
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono,  nel
rispetto   dei   principi   di   precauzione   e   di    salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le  modalita'  della  sperimentazione  che
deve essere effettuata previo un periodo  di  adeguato  addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le  aziende  sanitarie
locali competenti  per  territorio,  realizzando  altresi'  forme  di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di  ((  polizia  locale
)). 
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in  dotazione  effettiva
di  reparto  l'arma  comune  ad   impulsi   elettrici   positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 
  4. I comuni e le regioni provvedono,  rispettivamente,  agli  oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente  articolo  e  alla
formazione del personale delle (( polizie locali )) interessato,  nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. 
  5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22  agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n.146, le parole «della  pistola  elettrica  Taser»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n.
          145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti  alla
          polizia municipale ai quali e'  conferita  la  qualita'  di
          agente di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1987, n. 89. 
              - Si riporta il testo dell'art.  8,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 22  agosto  2014,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   17   ottobre   2014,   n.146
          (Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
          illegalita'  e  violenza  in  occasione  di  manifestazioni
          sportive,    di     riconoscimento     della     protezione
          internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del
          Ministero dell'interno): 
              «Art.  8  (Misure  per   l'ammodernamento   di   mezzi,
          attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis). 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'Amministrazione della pubblica sicurezza  avvia,  con  le
          necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e
          secondo principi di precauzione  e  previa  intesa  con  il
          Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma  comune
          ad impulsi elettrici per le  esigenze  dei  propri  compiti
          istituzionali, nei limiti di spesa previsti  dal  comma  1,
          lettera a). 
              (Omissis.).».