(( Art. 19-bis 
 
Interpretazione autentica dell'articolo  109  del  regio  decreto  18
                         giugno 1931, n. 773 
 
  1.  L'articolo  109  del  Testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  si
interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti  si  applicano
anche con riguardo ai locatori o sublocatori che  locano  immobili  o
parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 109 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e  di
          altre strutture ricettive, comprese quelle  che  forniscono
          alloggio  in  tende,  roulotte,  nonche'  i  proprietari  o
          gestori di  case  e  di  appartamenti  per  vacanze  e  gli
          affittacamere, ivi  compresi  i  gestori  di  strutture  di
          accoglienza non  convenzionali,  ad  eccezione  dei  rifugi
          alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
          dalla   provincia   autonoma,   possono    dare    alloggio
          esclusivamente a persone munite della carta  d'identita'  o
          di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo
          le norme vigenti. 
              2. Per gli  stranieri  extracomunitari  e'  sufficiente
          l'esibizione del passaporto o di altro  documento  che  sia
          considerato  ad  esso  equivalente  in  forza  di   accordi
          internazionali,  purche'  munito   della   fotografia   del
          titolare. 
              3. Entro le ventiquattr'ore  successive  all'arrivo,  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali.».