(( Art. 19-ter 
 
Dotazioni  della  polizia   municipale.   Interpretazione   autentica
  dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo  1986,
  n. 65 
 
  1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo  1986,
n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia
municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza possono portare, senza licenza,  le  armi  di  cui  possono
essere dotati in relazione al tipo di servizio nei  termini  e  nelle
modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche'  nei  casi  di
operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei  singoli  durante  il
servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di  appartenenza
esclusivamente  in  caso  di   necessita'   dovuto   alla   flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della legge
          7 marzo 1986, n. 65  (Legge-quadro  sull'ordinamento  della
          polizia municipale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
          marzo 1986, n. 62: 
              «Art. 5 (Funzioni di polizia  giudiziaria,  di  polizia
          stradale, di pubblica sicurezza). - (Omissis). 
              5. Gli addetti al servizio  di  polizia  municipale  ai
          quali e'  conferita  la  qualita'  di  agente  di  pubblica
          sicurezza possono, previa deliberazione in  tal  senso  del
          consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
          possono essere dotati in relazione al tipo di servizio  nei
          termini  e  nelle   modalita'   previsti   dai   rispettivi
          regolamenti, anche fuori dal servizio, purche'  nell'ambito
          territoriale dell'ente di appartenenza e nei  casi  di  cui
          all'art. 4. Tali modalita' e casi sono  stabiliti,  in  via
          generale, con apposito regolamento  approvato  con  decreto
          del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale
          dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche  la
          tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai
          poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.».