(( Art. 19-ter Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, nonche' nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1986, n. 62: «Art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza). - (Omissis). 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.».