Art. 20 
 
Estensione dell'ambito di applicazione  del  divieto  di  accesso  ai
  luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui  al
presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6,  commi  1,  2  e  3,
          della legge  13  dicembre  1989,  n.  401  (Interventi  nel
          settore del giuoco e delle scommesse clandestini  e  tutela
          della  correttezza  nello  svolgimento  di   manifestazioni
          sportive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  dicembre
          1989, n. 294: 
              «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono
          manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle  persone
          che risultano denunciate o condannate  anche  con  sentenza
          non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni  per  uno
          dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo  comma,  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art.  5  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          26 aprile 1993,  n.  122,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1
          e 2, e all'art. 6-ter, della presente legge, nonche' per il
          reato di cui all'art. 2-bis del  decreto-legge  8  febbraio
          2007, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti  contro  l'ordine
          pubblico  e  dei  delitti  di  comune   pericolo   mediante
          violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I,
          del codice penale, nonche' per i delitti  di  cui  all'art.
          380, comma 2, lettere f) ed  h)  del  codice  di  procedura
          penale, ovvero per aver preso parte attiva  ad  episodi  di
          violenza su persone o  cose  in  occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni sportive, o che nelle  medesime  circostanze
          abbiano incitato, inneggiato o indotto  alla  violenza,  il
          questore puo' disporre il divieto di accesso ai  luoghi  in
          cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive  specificamente
          indicate,  nonche'  a  quelli,   specificamente   indicati,
          interessati alla sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di
          coloro che  partecipano  o  assistono  alle  manifestazioni
          medesime. Il divieto di cui al presente comma  puo'  essere
          disposto  anche  per  le  manifestazioni  sportive  che  si
          svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero  dalle
          competenti Autorita' degli altri Stati  membri  dell'Unione
          europea per le manifestazioni sportive che si  svolgono  in
          Italia. Il divieto di cui al  presente  comma  puo'  essere
          adottato anche nei confronti dei soggetti di  cui  all'art.
          4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 159. Il divieto di  cui  al  presente  comma  puo'
          essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base
          di  elementi  di  fatto,  risulta   avere   tenuto,   anche
          all'estero,  una  condotta,  sia  singola  che  di  gruppo,
          evidentemente finalizzata  alla  partecipazione  attiva  ad
          episodi di violenza, di minaccia o di  intimidazione,  tali
          da porre in pericolo  la  sicurezza  pubblica  o  a  creare
          turbative per l'ordine pubblico nelle medesime  circostanze
          di cui al primo periodo.  Il  divieto  per  fatti  commessi
          all'estero, accertati dall'autorita' straniera  competente,
          e' disposto dal  questore  della  provincia  del  luogo  di
          residenza  ovvero  del  luogo  di   dimora   abituale   del
          destinatario della misura. 
              (Omissis.). 
              2. Alle persone alle quali  e'  notificato  il  divieto
          previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
          conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
          personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari  indicati,
          nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione
          al  luogo  di  residenza   dell'obbligato   o   in   quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1. 
              (Omissis.) 
              3. La prescrizione di cui  al  comma  2  ha  effetto  a
          decorrere  dalla  prima  manifestazione   successiva   alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni, se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',
          competenti  con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha   sede
          l'ufficio di questura. Il pubblico  ministero,  se  ritiene
          che sussistano i presupposti  di  cui  al  comma  1,  entro
          quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne  chiede
          la convalida al giudice per  le  indagini  preliminari.  Le
          prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il
          pubblico ministero  con  decreto  motivato  non  avanza  la
          richiesta di convalida entro il termine predetto  e  se  il
          giudice non dispone  la  convalida  nelle  quarantotto  ore
          successive. Nel giudizio di convalida, il  giudice  per  le
          indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
          al comma 2. 
              (Omissis.).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera d),
          del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario: 
              «Art. 4 (Soggetti destinatari). -  1.  I  provvedimenti
          previsti dal presente capo si applicano: 
              (Omissis); 
                d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art.
          51, comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a
          coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,  pongano  in
          essere atti preparatori, obiettivamente  rilevanti,  ovvero
          esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento  dello  Stato,
          con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del
          titolo VI del libro II del codice penale o  dagli  articoli
          284, 285, 286, 306,  438,  439,  605  e  630  dello  stesso
          codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
          terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte  ad
          un  conflitto  in   territorio   estero   a   sostegno   di
          un'organizzazione che persegue le  finalita'  terroristiche
          di cui all'art. 270-sexies del codice penale; 
              (Omissis).».