(( Art. 20-bis Contributo delle societa' sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive 1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: «Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2007, n. 32, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). - (Omissis). 3-ter. Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia. (Omissis.).».