(( Art. 20-bis 
 
Contributo delle societa' sportive agli oneri per i servizi di ordine
  pubblico in occasione di manifestazioni sportive 
 
  1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio  2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2007,  n.
41, le parole: «Una  quota  non  inferiore  all'1  per  cento  e  non
superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una  quota
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  9,  comma  3-ter,  del
          decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile  2007,  n.  41  (Misure
          urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni  di
          violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme
          a  sostegno  della   diffusione   dello   sport   e   della
          partecipazione  gratuita  dei  minori  alle  manifestazioni
          sportive) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio
          2007, n. 32, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   9   (Nuove   prescrizioni   per   le   societa'
          organizzatrici di competizioni  riguardanti  il  gioco  del
          calcio). - (Omissis). 
              3-ter. Una quota non inferiore al 5  per  cento  e  non
          superiore  al  10  per  cento  degli  introiti  complessivi
          derivanti dalla vendita  dei  biglietti  e  dei  titoli  di
          accesso  validamente  emessi  in  occasione  degli   eventi
          sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il
          mantenimento della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico  in
          occasione degli eventi medesimi e, in particolare,  per  la
          copertura dei costi delle ore  di  lavoro  straordinario  e
          dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia. 
              (Omissis.).».