Art. 21 
 
Estensione dell'ambito di applicazione  del  divieto  di  accesso  in
                       specifiche aree urbane 
 
  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite  le  seguenti:
«presidi sanitari,»; 
    b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le  seguenti:
«aree  destinate  allo  svolgimento  di  fiere,   mercati,   pubblici
spettacoli,». 
  (( 1-bis. All'articolo 10,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48, le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi». 
  1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione  di  disordini  negli
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori
dai casi di cui  all'articolo  13,  il  questore  puo'  disporre  per
ragioni di sicurezza, nei  confronti  delle  persone  condannate  con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso  degli
ultimi tre anni per reati commessi in occasione  di  gravi  disordini
avvenuti  in  pubblici  esercizi  ovvero  in   locali   di   pubblico
trattenimento, per  delitti  non  colposi  contro  la  persona  e  il
patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad  esercizi
pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero  di  stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato  a  specifiche
fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a  sei  mesi;  ne'
superiore a due anni;  Il  divieto  e'  disposto;  con  provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 
  3. Il divieto di cui al comma 1  puo'  essere  disposto  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale. 
  4.  Il  questore  puo'  prescrivere  alle  persone  alle  quali  e'
notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire  personalmente
una o piu' volte negli orari  indicati,  nell'ufficio  o  comando  di
polizia competente in relazione al luogo di residenza  dell'obbligato
o in quello specificamente indicato. 
  5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3  e
4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa  da  5.000  a
20.000 euro.». 
  1-quater. All'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo  le  parole:  «sottoposte  a  misure  di
prevenzione o di sicurezza,»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  non
accedere  agli  esercizi   pubblici   e   ai   locali   di   pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  3,  del
          decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18   aprile   2017,   n.   48
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle
          citta'), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio
          2017, n. 42, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Misure a  tutela  del  decoro  di  particolari
          luoghi). - (Omissis). 
              3. Fermo il disposto dell'art.  52,  comma  1-ter,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art.  1,
          comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222,
          i regolamenti di polizia urbana  possono  individuare  aree
          urbane su cui insistono presidi  sanitari,  scuole,  plessi
          scolastici  e  siti  universitari,  musei,  aree  e  parchi
          archeologici, complessi  monumentali  o  altri  istituti  e
          luoghi della cultura o comunque interessati da  consistenti
          flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,
          mercati,  pubblici  spettacoli,  ovvero  adibite  a   verde
          pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 2  e  3,  del
          citato decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Divieto di accesso). - (Omissis). 
              2. Nei casi  di  reiterazione  delle  condotte  di  cui
          all'art. 9,  commi  1  e  2,  il  questore,  qualora  dalla
          condotta tenuta possa derivare pericolo per  la  sicurezza,
          puo' disporre, con provvedimento motivato, per  un  periodo
          non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o
          piu'  delle  aree  di   cui   all'art.   9,   espressamente
          specificate  nel  provvedimento,  individuando,   altresi',
          modalita'  applicative  del  divieto  compatibili  con   le
          esigenze di mobilita', salute  e  lavoro  del  destinatario
          dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al  presente
          comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 
              3. La durata del divieto di cui al  comma  2  non  puo'
          comunque essere inferiore a dodici mesi,  ne'  superiore  a
          due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1  e
          2, risultino commesse da soggetto condannato, con  sentenza
          definitiva o confermata in  grado  di  appello,  nel  corso
          degli ultimi cinque anni per reati contro la persona  o  il
          patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne,
          il questore ne da' notizia al procuratore della  Repubblica
          presso il Tribunale per i minorenni. Il  contravventore  al
          divieto emesso in relazione ai  casi  di  cui  al  presente
          comma e' punito con l'arresto da un anno a due anni. 
              (Omissis.)». 
              - Per completezza, si riporta il testo dell'art. 73 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  1990,  n.
          255, supplemento ordinario: 
              «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1.  Chiunque,  senza
          l'autorizzazione di  cui  all'art.  17,  coltiva,  produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella  I  prevista  dall'art.  14,  e'  punito   con   la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.   17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
                a)  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
                b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che  altri
          metta in commercio le sostanze o le  preparazioni  indicate
          nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito  con  la
          reclusione da sei a ventidue anni e con la  multa  da  euro
          26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. (abrogato). 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'art.  14  e  non  ricorrono  le
          condizioni di cui all'art. 17, si  applicano  le  pene  ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
          1.032 a euro 10.329. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'art. 444 del codice di procedura penale, su  richiesta
          dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
          debba   concedersi   il   beneficio    della    sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'art.  54  del  decreto  legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n.  274
          del 2000, il lavoro di  pubblica  utilita'  ha  una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo  consenso  delle
          stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi  allo
          svolgimento del lavoro di pubblica utilita',  in  deroga  a
          quanto previsto dal citato art. 54 del decreto  legislativo
          n. 274 del 2000, su  richiesta  del  pubblico  ministero  o
          d'ufficio,   il   giudice    che    procede,    o    quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666  del
          codice di procedura penale, tenuto conto  dell'entita'  dei
          motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone  la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
          penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
              7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione  di  pena
          su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del  codice
          di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che
          ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a
          persona estranea  al  reato,  ovvero  quando  essa  non  e'
          possibile, fatta eccezione per il delitto di cui  al  comma
          5, la confisca di beni di cui il reo ha  la  disponibilita'
          per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». 
              - Per l'art. 6, commi 3 e 4, della  legge  13  dicembre
          1989, n. 401, si veda nei  riferimenti  normativi  all'art.
          20. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Decisione). - (Omissis). 
              4. In ogni caso, prescrive di  vivere  onestamente,  di
          rispettare le leggi, e di  non  allontanarsi  dalla  dimora
          senza preventivo avviso all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza;   prescrive,   altresi',   di   non   associarsi
          abitualmente alle persone che hanno subito condanne e  sono
          sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,  di  non
          rincasare la sera piu' tardi e di  non  uscire  la  mattina
          piu' presto di una data ora e senza  comprovata  necessita'
          e,  comunque,  senza   averne   data   tempestiva   notizia
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non accedere
          agli  esercizi   pubblici   e   ai   locali   di   pubblico
          trattenimento, anche in determinate fasce  orarie,  di  non
          detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche
          riunioni. 
              (Omissis.).».