(( Art. 21-bis 
 
            Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi 
 
  1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali  o  di
situazioni  di  pericolo  per  l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica
all'interno e nelle  immediate  vicinanze  degli  esercizi  pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
maggiormente   rappresentative   degli   esercenti   possono   essere
individuate  specifiche   misure   di   prevenzione,   basate   sulla
cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia,  cui
i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita'  previste  dagli
stessi accordi. 
  2. Gli accordi di cui al  comma  1  sono  adottati  localmente  nel
rispetto delle linee  guida  nazionali  approvate,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, d'intesa con  le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative degli esercenti, sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali. 
  3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
puntuale e integrale rispetto da parte  dei  gestori  degli  esercizi
pubblici sono valutati dal questore anche ai fini  dell'adozione  dei
provvedimenti di competenza in  caso  di  eventi  rilevanti  ai  fini
dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo  unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 86 e 100 del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza  del
          questore,  alberghi  compresi   quelli   diurni,   locande,
          pensioni, trattorie, osterie, caffe' o  altri  esercizi  in
          cui si vendono  al  minuto  o  si  consumano  vino,  birra,
          liquori od altre bevande anche  non  alcooliche,  ne'  sale
          pubbliche per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti  o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili. 
              Per la somministrazione di  bevande  alcooliche  presso
          enti collettivi o  circoli  privati  di  qualunque  specie,
          anche se la vendita o il consumo  siano  limitati  ai  soli
          soci, e' necessaria  la  comunicazione  al  questore  e  si
          applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali  e
          agenti di pubblica sicurezza previsti per le  attivita'  di
          cui al primo comma. 
              (Abrogato). 
              Relativamente agli apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi  6
          e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
                a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
                b) per l'attivita' di distribuzione  e  di  gestione,
          anche indiretta; 
                c) per  l'installazione  in  esercizi  commerciali  o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze di cui al primo o secondo comma o di  cui  all'art.
          88 ovvero per  l'installazione  in  altre  aree  aperte  al
          pubblico od in circoli privati.». 
              «Art. 100. - Oltre i  casi  indicati  dalla  legge,  il
          questore puo' sospendere la licenza di un esercizio,  anche
          di vicinato, nel  quale  siano  avvenuti  tumulti  o  gravi
          disordini,  o  che  sia   abituale   ritrovo   di   persone
          pregiudicate o pericolose o che, comunque,  costituisca  un
          pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e
          il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 
              Qualora si ripetano i fatti che  hanno  determinata  la
          sospensione, la licenza puo' essere revocata.».