(( Art. 21-bis Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi 1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 86 e 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma. (Abrogato). Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.». «Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata.».