(( Art. 21-ter Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni». ))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 21.