(( Art. 21-ter 
 
Sanzioni  in  caso  di  inottemperanza  al  divieto  di  accesso   in
                       specifiche aree urbane 
 
  1. All'articolo 10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
contravventore al divieto di cui al  presente  comma  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi ad un anno»; 
  b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il
contravventore al divieto emesso in  relazione  ai  casi  di  cui  al
presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 21.