(( Art. 21-quater 
 
  Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio 
 
  1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). -  Salvo  che
il  fatto   costituisca   piu'   grave   reato,   chiunque   esercita
l'accattonaggio con modalita' vessatorie  o  simulando  deformita'  o
malattie o attraverso il ricorso  a  mezzi  fraudolenti  per  destare
l'altrui pieta' e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei  mesi
e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.  E'  sempre  disposto  il
sequestro delle cose che  sono  servite  o  sono  state  destinate  a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.». ))