(( Art. 21-quater Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio 1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.». ))