(( Art. 21-quinquies Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio 1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni.»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 600-octies del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni.».