(( Art. 21-quinquies 
 
            Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio 
 
  1. All'articolo 600-octies del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Chiunque  organizzi  l'altrui  accattonaggio,  se  ne  avvalga   o
comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la  reclusione
da uno a tre anni.»; 
  b) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Impiego  di  minori
nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 600-octies  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio.
          Organizzazione dell'accattonaggio). - Salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque  si  avvale  per
          mendicare di una persona minore degli anni  quattordici  o,
          comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona,
          ove sottoposta alla  sua  autorita'  o  affidata  alla  sua
          custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se  ne  avvalga
          per mendicare, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
              Chiunque  organizzi  l'altrui  accattonaggio,   se   ne
          avvalga o comunque lo  favorisca  a  fini  di  profitto  e'
          punito con la reclusione da uno a tre anni.».