(( Art. 21-sexies 
 
          Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi 
 
  1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «15-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone,
ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  771  ad
euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto
e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un  anno  e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre  disposta  la  confisca
delle somme percepite, secondo le modalita' indicate  al  titolo  VI,
capo I, sezione II.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
                a) adottare i  provvedimenti  indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                b) limitare la circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed   il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                d) riservare limitati spazi alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
                e) stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
                g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli
          di categoria N, ai sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'art. 47, utilizzati per il  carico  e  lo  scarico  di
          cose; 
                h) istituire le aree attrezzate riservate alla  sosta
          e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
                i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
              2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
              3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
              5. Le caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. 
              7. I proventi dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
              8. Qualora il comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle definite " A" dall'art. 2 del decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
              9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al  pagamento  di  una   somma.   Con   direttiva   emanata
          dall'Ispettorato  generale  per  la   circolazione   e   la
          sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
          presente codice, sono individuate le tipologie  dei  comuni
          che  possono  avvalersi  di  tale  facolta',   nonche'   le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati. 
              10. Le zone di  cui  ai  commi  8  e  9  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
              11. Nell'ambito delle zone di cui ai  commi  8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
              12. Per le citta'  metropolitane  le  competenze  della
          giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
              13.  Chiunque  non  ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  85
          a € 338. 
              13-bis.  Chiunque,  in  violazione  delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da € 164 a € 664 e, nel caso  di  reiterazione  della
          violazione  nel  biennio,  alla   sanzione   amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          € 41 a € 169. La violazione  del  divieto  di  circolazione
          nelle corsie riservate  ai  mezzi  pubblici  di  trasporto,
          nelle aree pedonali e nelle zone  a  traffico  limitato  e'
          soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da € 81 a € 326. 
              15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da €  25  a  €
          100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo  per
          il quale si protrae la violazione. 
              15-bis. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato, coloro che esercitano  senza  autorizzazione,  anche
          avvalendosi di altre persone, ovvero determinano  altri  ad
          esercitare    senza    autorizzazione    l'attivita'     di
          parcheggiatore  o  guardiamacchine  sono  puniti   con   la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          771 ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori,
          o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per  la  medesima
          violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena
          dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da  2.000
          a 7.000 euro. E' sempre disposta la  confisca  delle  somme
          percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo
          I, sezione II.». 
              - Il titolo VI, capo I, sezione II del  citato  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.    285,    trattano,
          rispettivamente,  «Degli  illeciti  previsti  dal  presente
          Codice  e  delle  relativi   sanzioni»,   «Degli   illeciti
          amministrativi e delle relative sanzioni» e «Delle sanzioni
          amministrative   accessorie   a   sanzioni   amministrative
          pecuniarie».