(( Art. 23-bis 
 
                  Modifiche al codice della strada 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 213 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 213 (Misura cautelare del  sequestro  e  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il  presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca  amministrativa,
l'organo di polizia che accerta la violazione provvede  al  sequestro
del veicolo o delle altre cose  oggetto  della  violazione  facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in  caso  di
sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato  in
solido, e' sempre nominato custode con  l'obbligo  di  depositare  il
veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a
proprie spese, in un  luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,
provvedendo  al  trasporto  in  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale. Il documento  di  circolazione  e'  trattenuto
presso l'ufficio  di  appartenenza  dell'organo  di  polizia  che  ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel  regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5,  qualora  il  soggetto  che  ha
eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le  spese  di
custodia sono anticipate  dall'amministrazione  di  appartenenza.  La
liquidazione  delle  somme  dovute  alla  depositeria   spetta   alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto  definitivo  il
provvedimento di  confisca,  la  liquidazione  degli  importi  spetta
all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di  trasmissione  del
provvedimento. 
  4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti  i  casi  in
cui questo sia stato adoperato per commettere un  reato,  diverso  da
quelli previsti nel presente codice,  sia  che  il  reato  sia  stato
commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso  da
un conducente minorenne. 
  5. All'autore della  violazione  o  ad  uno  dei  soggetti  con  il
medesimo solidalmente obbligati  che  rifiutino  ovvero  omettano  di
trasportare o custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
minorenne, il veicolo e' affidato in custodia ai genitori o a chi  ne
fa le veci o a persona  maggiorenne  appositamente  delegata,  previo
pagamento delle spese di trasporto  e  custodia.  Quando  i  soggetti
sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
siano comunque in grado di assumerla,  l'organo  di  polizia  dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di cio' e' fatta  menzione  nel
verbale di contestazione della violazione. Il veicolo  e'  trasferito
in proprieta' al soggetto  a  cui  e'  consegnato,  senza  oneri  per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la  custodia,
pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.  Del  deposito  del
veicolo  e'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  nel   sito
internet  istituzionale  della  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro, in un  autonomo  conto  fruttifero  presso  la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad  oggetto  la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'  restituita
all'avente diritto. 
  6. Fuori dei casi indicati  al  comma  5,  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce  il  mezzo,  a  proprie  spese  e  in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto  termine,  il  trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese
del  custode,  fatta  salva  l'eventuale  denuncia  di   quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di  reato.  Le  cose  confiscate  sono  contrassegnate  dal   sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di  concerto  fra  il  Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. 
  7. Avverso il provvedimento di  sequestro  e'  ammesso  ricorso  al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il  sequestro  e'  confermato.  La   declaratoria   di   infondatezza
dell'accertamento si estende alla  misura  cautelare  ed  importa  il
dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati  al  comma  5,  la
restituzione  della  somma  ricavata  dall'alienazione.   Quando   ne
ricorrono  i  presupposti,  il  prefetto  dispone  la  confisca   con
l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con  distinta
ordinanza, stabilendo,  in  ogni  caso,  le  necessarie  prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto  dispone  la  confisca
del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
somma ricavata.  Il  provvedimento  di  confisca  costituisce  titolo
esecutivo anche per  il  recupero  delle  spese  di  trasporto  e  di
custodia del veicolo. 
  8. Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il
periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al  sequestro,  circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.988 a  euro  7.953.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario. 
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se  il  veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. 
  10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.  per  l'annotazione  nei
propri registri.»; 
  b) l'articolo 214 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede che all'accertamento della  violazione
consegua  l'applicazione  della   sanzione   accessoria   del   fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o,  in
sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in  solido,  fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del  veicolo  in
un luogo di cui abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo  custodisce,  a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico  passaggio.  Sul
veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e  con
le caratteristiche definite con decreto del  Ministero  dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e'  rimosso  a  cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha  accertato  la
violazione ovvero di uno degli organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e'  trattenuto
presso  l'organo  di   polizia,   con   menzione   nel   verbale   di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti  con
il medesimo solidalmente  obbligato  che  rifiuti  di  trasportare  o
custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le  prescrizioni
fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro  776  a  euro  3.111,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia  che  procede  al  fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in  un  apposito
luogo  di  custodia,  individuato   ai   sensi   delle   disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all'articolo  213,
comma 5, e quelle per il pagamento ed  il  recupero  delle  spese  di
custodia. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato  in  custodia
all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne  appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. 
  3. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario
del veicolo, o da chi ne ha la legittima  disponibilita',  e  risulta
altresi' evidente  all'organo  di  polizia  che  la  circolazione  e'
avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo  e'  immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto  verbale,
copia del quale viene consegnata all'interessato. 
  4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo  e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203. 
  5.  Salvo  che  il  veicolo  non  sia  gia'  stato  trasferito   in
proprieta', quando il ricorso  sia  accolto  e  l'accertamento  della
violazione dichiarato  infondato  l'ordinanza  estingue  la  sanzione
accessoria ed importa la  restituzione  del  veicolo  dall'organo  di
polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata  dall'alienazione  e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. 
  6. Quando sia stata presentata opposizione ai  sensi  dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo  il  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 
  7. E' sempre disposto  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione  della  carta  di  circolazione.  Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le  forme  per
eseguire detta sanzione accessoria. 
  8. Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il
periodo  in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto   al   fermo,   circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.  Si  applicano  le  sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
del veicolo. L'organo di polizia dispone  l'immediata  rimozione  del
veicolo  e  il  suo  trasporto  presso  uno  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 214-bis. Il  veicolo  e'  trasferito  in  proprieta'  al
soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario.»; 
  c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, le  parole  «comma  2-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; 
  d) dopo l'articolo 215 e' inserito il seguente: 
  «Art.  215-bis  (Censimento  dei  veicoli   sequestrati,   fermati,
rimossi, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti,  con  cadenza
semestrale,  provvedono  a  censire,   sentiti   anche   gli   organi
accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
mesi presso le depositerie di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  571,  a  seguito
dell'applicazione,  ai  sensi  del  presente  codice,  di  misure  di
sequestro   e   fermo,   nonche'   per   effetto   di   provvedimenti
amministrativi di confisca non ancora definitivi e  di  dissequestro.
Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il  numero
di targa o di telaio, indipendentemente  dalla  documentazione  dello
stato di conservazione, e' formato apposito  elenco,  pubblicato  nel
sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo,  sono
riportati altresi' i dati identificativi del proprietario  risultanti
al pubblico registro automobilistico. 
  2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione  dell'elenco  di
cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri  soggetti  indicati
all'articolo 196 puo' assumere la custodia del  veicolo,  provvedendo
contestualmente   alla   liquidazione   delle   somme   dovute   alla
depositeria, con  conseguente  estinzione  del  debito  maturato  nei
confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale  facolta'  e'  data
comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1,
con l'avviso che in caso  di  mancata  assunzione  della  custodia  i
veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da  ritenersi
abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora  definitiva
sono da ritenersi definitivamente confiscati.  Di  tale  confisca  e'
data  comunicazione  a  cura  del  prefetto  al   pubblico   registro
automobilistico   per   l'annotazione   nei   propri   registri.   La
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  informa  dell'inutile
decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio,  che  provvede  a
gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel  caso
di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure  e  le
modalita' dettate dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001,  n.  189.  La  liquidazione  delle
relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere  dalla  data
di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente. 
  3. La somma ricavata  dall'alienazione  e'  depositata,  sino  alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato  disposto
il sequestro o il fermo, in un autonomo conto  fruttifero  presso  la
tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha  a  oggetto  la
somma  depositata;  in  ogni  altro  caso  la  somma  depositata   e'
restituita all'avente diritto. 
  4.  Con  decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra   il   Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita'  di
comunicazione,  tra  gli  uffici  interessati,  dei  dati   necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  214-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 214-bis (Alienazione  dei  veicoli  nei  casi  di
          sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1.  Ai  fini
          del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli
          213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo,  dei  veicoli
          sottoposti a sequestro amministrativo o  a  fermo,  nonche'
          dell'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a  seguito   di
          sequestro     amministrativo,     l'individuazione      del
          custode-acquirente  avviene,  secondo   criteri   oggettivi
          riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro
          o del fermo, nell'ambito dei soggetti che  hanno  stipulato
          apposita convenzione con il Ministero  dell'interno  e  con
          l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento  di  gare
          ristrette,  ciascuna  relativa   ad   ambiti   territoriali
          infraregionali. La convenzione ha ad oggetto  l'obbligo  ad
          assumere la custodia dei  veicoli  sottoposti  a  sequestro
          amministrativo o a fermo e di quelli confiscati  a  seguito
          del sequestro e ad  acquistare  i  medesimi  veicoli  nelle
          ipotesi di trasferimento  di  proprieta',  ai  sensi  degli
          articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di
          alienazione    conseguente    a    confisca.    Ai     fini
          dell'aggiudicazione   delle   gare    le    amministrazioni
          procedenti tengono conto delle offerte economicamente  piu'
          vantaggiose  per  l'erario,  con  particolare  riguardo  ai
          criteri ed alle modalita' di  valutazione  del  valore  dei
          veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la
          custodia. I  criteri  oggettivi  per  l'individuazione  del
          custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
          comma, sono definiti,  mediante  protocollo  d'intesa,  dal
          Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio. 
              2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e
          214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento
          della  proprieta'  dei  veicoli  sottoposti   a   sequestro
          amministrativo  o  a  fermo,  per  i   veicoli   confiscati
          l'alienazione   si   perfeziona   con   la   notifica    al
          custode-acquirente, individuato ai sensi del comma  1,  del
          provvedimento   dal   quale   risulta   la   determinazione
          all'alienazione  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il
          provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
          automobilistico  competente   per   l'aggiornamento   delle
          iscrizioni. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          all'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a   seguito   di
          sequestro amministrativo in deroga alle  norme  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2001,
          n. 189. 
              3-bis.  Tutte  le  trascrizioni  ed   annotazioni   nei
          pubblici registri relative agli atti  posti  in  essere  in
          attuazione delle operazioni previste dal presente  articolo
          e  dagli  articoli  213  e  214   sono   esenti,   per   le
          amministrazioni  dello  Stato,  da  qualsiasi  tributo   ed
          emolumento.». 
              - Per completezza, si riporta  il  testo  dell'art.  16
          della legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Per completezza, si riporta il testo  degli  articoli
          12, comma 1, 196, 203 e  205  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285: 
              «Art.  12  (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              (Omissis).». 
              «Art. 196 (Principio di  solidarieta').  -  1.  Per  le
          violazioni  punibili   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  il  proprietario   del   veicolo   ovvero   del
          rimorchio, nel caso di complesso  di  veicoli,  o,  in  sua
          vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di  riservato
          dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
          e' obbligato in solido con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
          circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta  contro   la   sua
          volonta'.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  84   risponde
          solidalmente   il   locatario   e,   per   i   ciclomotori,
          l'intestatario del contrassegno di identificazione. 
              2. Se la violazione e' commessa da  persona  capace  di
          intendere e di volere, ma  soggetta  all'altrui  autorita',
          direzione o vigilanza, la persona rivestita  dell'autorita'
          o  incaricata  della  direzione  o   della   vigilanza   e'
          obbligata, in solido  con  l'autore  della  violazione,  al
          pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi  di
          non aver potuto impedire il fatto. 
              3. Se la violazione e' commessa  dal  rappresentante  o
          dal dipendente di una persona giuridica  o  di  un  ente  o
          associazione privi di personalita' giuridica o comunque  da
          un imprenditore, nell'esercizio delle  proprie  funzioni  o
          incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione  o
          l'imprenditore e' obbligato, in solido con  l'autore  della
          violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la
          somma stabilita per la violazione ha  diritto  di  regresso
          per l'intero nei  confronti  dell'autore  della  violazione
          stessa.». 
              «Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
          gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel  termine  di
          giorni sessanta dalla contestazione o dalla  notificazione,
          qualora, non sia stato effettuato il  pagamento  in  misura
          ridotta nei casi in cui  e'  consentito,  possono  proporre
          ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
          presentarsi all'ufficio o comando cui  appartiene  l'organo
          accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
          con ricevuta di ritorno.  Con  il  ricorso  possono  essere
          presentati  i  documenti  ritenuti  idonei  e  puo'  essere
          richiesta l'audizione personale. 
              1-bis. Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. In tale  caso,  per
          la   necessaria   istruttoria,   il   prefetto    trasmette
          all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
          il  ricorso,   corredato   dei   documenti   allegati   dal
          ricorrente,  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   sua
          ricezione. 
              2. Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui
          appartiene l'organo accertatore, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto nel termine  di  sessanta  giorni  dal
          deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di  cui  al
          comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del  prefetto
          nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,  corredati  dalla
          prova della avvenuta contestazione o notificazione,  devono
          essere  altresi'   corredati   dalle   deduzioni   tecniche
          dell'organo accertatore utili a confutare o  confermare  le
          risultanze del ricorso. 
              3. Qualora nei termini previsti non sia stato  proposto
          ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura  ridotta,
          il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  costituisce  titolo
          esecutivo per una somma pari alla meta' del  massimo  della
          sanzione  amministrativa  edittale  e  per  le   spese   di
          procedimento.». 
              «Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
          Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
          amministrativa pecuniaria gli interessati possono  proporre
          opposizione davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.
          L'opposizione  e'  regolata   dall'art.   6   del   decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Per completezza, si riporta il testo dell'art. 8  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,  n.
          571 (Norme  per  l'attuazione  degli  articoli  15,  ultimo
          comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n.  689,  concernente   modifiche   al   sistema   penale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228.
          La data del decreto e' stata cosi' rettificata  con  avviso
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre  1982,  n.
          266: 
              «Art. 8.  -  Limitatamente  ai  casi  di  sequestro  di
          veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha
          proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o
          non conviene custodire il veicolo a  motore  o  il  natante
          presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo
          precedente, puo' disporre che la  custodia  avvenga  presso
          soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e  dai
          comandanti di porto capi di circondario qualora  si  tratti
          di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa  avvenga  in
          luogo diverso nominando il custode ed  informando  il  capo
          dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al  servizio  ai
          sensi del secondo comma del precedente art. 7. 
              I prefetti e i comandanti di porto capi di  circondario
          provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti  di
          cui al comma precedente ai quali puo'  essere  affidata  la
          custodia dei veicoli a motore e dei  natanti  sottoposti  a
          sequestro. 
              Il trasporto del veicolo a motore al luogo di  custodia
          deve  essere   eseguito   secondo   le   prescrizioni   del
          funzionario o agente che, in relazione  alla  natura  della
          violazione, alle circostanze di tempo e di  luogo,  nonche'
          alle  esigenze  di  sicurezza  della   circolazione,   puo'
          disporre  anche  la  rimozione  del  mezzo  sequestrato   o
          l'accompagnamento con  scorta,  o  l'obbligo  di  osservare
          itinerari  prestabiliti.  Il  trasporto  del   natante   e'
          eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che
          ha proceduto al sequestro e con l'eventuale  ausilio  degli
          ormeggiatori  e  del  pilota  del  porto  e   sentito,   se
          necessario, l'ente tecnico. 
              Nel processo  verbale  di  consegna  al  custode,  deve
          essere  fatta  descrizione  del  veicolo  o   del   natante
          sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il  verbale
          deve,   altresi',   contenere   menzione   espressa   degli
          avvertimenti  rivolti  al  custode   circa   l'obbligo   di
          conservare e di presentare il  mezzo  sequestrato  ad  ogni
          richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni
          penali per chi trasgredisce ai doveri  della  custodia.  La
          compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento
          di cui al primo comma del precedente art. 5.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di  semplificazione  del
          procedimento relativo all'alienazione di beni mobili  dello
          Stato - n. 34, allegato 1, L. 8  marzo  1999,  n.  50),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.