Art. 26 
 
                            Comunicazioni 
 
  1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente   regolamento   sono
effettuate di regola mediante posta elettronica certificata. 
  2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di
posta  elettronica  certificata,  le  comunicazioni  possono   essere
effettuate mediante: 
    a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario  abbia
espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni
e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale
all'istante; 
    b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
    c) consegna a mano contro ricevuta. 
  3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato  e
di accesso ai  documenti  amministrativi  ai  sensi  della  legge  n.
241/1990  sono  presentate  preferibilmente  utilizzando   i   moduli
allegati al presente regolamento (Allegati 1-7) disponibili sul  sito
istituzionale dell'ANAC.