Art. 26 Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata. 2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante: a) posta elettronica, nel solo caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale all'istante; b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c) consegna a mano contro ricevuta. 3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sono presentate preferibilmente utilizzando i moduli allegati al presente regolamento (Allegati 1-7) disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC.