Art. 24 Controlli e supervisioni 1. I controlli sulle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dalle regioni e province autonome competenti per territorio, ai sensi del presente decreto, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della Commissione e gli indirizzi di cui all'art. 25. Qualora il controllo della rilevazione dei prezzi riguardi una persona fisica o giuridica che invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a 10.000 bovini di eta' non inferiore a otto mesi, le regioni e province autonome interessate assicurano il necessario coordinamento ai fini dell'espletamento dei controlli. 2. I controlli sulle operazioni di classificazione delle carcasse suine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dal soggetto o dai soggetti individuati al successivo comma 4, attenendosi alle linee guida definite all'art. 25 e sulla base delle indicazioni contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine» pubblicato sul sito Mipaaft, scaricabile all'indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.ph p/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.a702c6d56c813e4bb015/P/BLOB%3AID%3D6501/ E/pdf 3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono eseguiti, senza preavviso, da personale munito del tesserino di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 17, comma 1: Qualora si proceda a una valutazione dei rischi per definire i requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e delle risultanze dei precedenti controlli in loco, secondo le disposizioni che saranno definite dal Ministero con successiva circolare. Qualora non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli in loco sono effettuati: a) almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale, per settimana, piu' di 75 bovini di eta' di almeno otto mesi. Il controllo e' effettuato su almeno 40 carcasse scelte a caso, o, se il numero di quelle disponibili e' inferiore a 40, su tutte le carcasse e in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana; b) almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per settimana e non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero non inferiore a 20 carcasse scelte a caso, o, se il numero di quelle disponibili e' inferiore a 20, su tutte le carcasse e in tutti i macelli che abbattono in media annuale fino a 200 suini alla settimana e non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 18. 4. Le regioni e le province autonome possono affidare l'esecuzione dei controlli del settore carcasse bovine a soggetti terzi, di provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero di addetti qualificati e che siano imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi. I controlli sulle carcasse suine sono affidati, per tutto il territorio nazionale, ad uno o piu' soggetti di provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero di addetti qualificati e che siano imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi, individuati tramite una procedura ad evidenza pubblica espletata dal Ministero con la quale sono, altresi', individuati i costi a carico delle imprese assoggettate ai controlli. 5. Le regioni e le province autonome e, per il settore suino, gli enti individuati secondo la procedura di cui al comma 4, verificano almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti interessati, ai sensi degli articoli 4 e 18. 6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del macello ed una e' conservata dall'ufficio o dall'ente che ha eseguito il controllo. Le regioni, le province autonome e i soggetti affidatari dei controlli, di cui al comma 4, trasmettono al Ministero, entro il mese successivo, i prospetti riepilogativi in formato elettronico dei controlli effettuati nel primo semestre dell'anno e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, per i controlli effettuati nel secondo semestre. 7. Il Ministero, effettua la supervisione sulle attivita' di controllo di cui ai precedenti commi, comprendente anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori. Le supervisioni possono essere condotte di concerto con le amministrazioni regionali e provinciali o per iniziativa autonoma delle regioni. 8. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse suine) e successive modificazioni. 9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro novanta giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi per le violazioni delle norme sulla classificazione. 10. In caso di irregolarita' ufficialmente contestate inerente la classificazione o la rilevazione e trasmissione dei prezzi, la frequenza dei controlli e' rafforzata, a partire dal mese successivo alla constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi. 11. I controlli ufficiali di cui al punto VI dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento 566/2008, sono svolti in base alle direttive impartite dal Ministero. L'attivita' di controllo e' svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda i controlli nei macelli e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per i controlli relativi alle fasi successive. Al personale addetto a tali attivita' non e' richiesta l'abilitazione alla classificazione delle carcasse di cui all'art. 6, comma 1. 12. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in attuazione a quanto specificato dall'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione. 13. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno l'elenco dei soggetti controllati e le irregolarita' riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.