Art. 24
Controlli e supervisioni
1. I controlli sulle operazioni di classificazione delle carcasse
bovine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione
dei prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dalle
regioni e province autonome competenti per territorio, ai sensi del
presente decreto, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e
4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della Commissione
e gli indirizzi di cui all'art. 25. Qualora il controllo della
rilevazione dei prezzi riguardi una persona fisica o giuridica che
invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a
10.000 bovini di eta' non inferiore a otto mesi, le regioni e
province autonome interessate assicurano il necessario coordinamento
ai fini dell'espletamento dei controlli.
2. I controlli sulle operazioni di classificazione delle carcasse
suine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei
prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dal soggetto
o dai soggetti individuati al successivo comma 4, attenendosi alle
linee guida definite all'art. 25 e sulla base delle indicazioni
contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo
dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine» pubblicato
sul sito Mipaaft, scaricabile all'indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.ph
p/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.a702c6d56c813e4bb015/P/BLOB%3AID%3D6501/
E/pdf
3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono eseguiti, senza
preavviso, da personale munito del tesserino di cui all'art. 6, comma
1 e all'art. 17, comma 1:
Qualora si proceda a una valutazione dei rischi per definire i
requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali
controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono
stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto
in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati
e delle risultanze dei precedenti controlli in loco, secondo le
disposizioni che saranno definite dal Ministero con successiva
circolare.
Qualora non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli
in loco sono effettuati:
a) almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che
abbattono in media annuale, per settimana, piu' di 75 bovini di eta'
di almeno otto mesi. Il controllo e' effettuato su almeno 40 carcasse
scelte a caso, o, se il numero di quelle disponibili e' inferiore a
40, su tutte le carcasse e in tutti i macelli che abbattono in media
annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana;
b) almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che,
in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per settimana e
non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero non
inferiore a 20 carcasse scelte a caso, o, se il numero di quelle
disponibili e' inferiore a 20, su tutte le carcasse e in tutti i
macelli che abbattono in media annuale fino a 200 suini alla
settimana e non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 18.
4. Le regioni e le province autonome possono affidare l'esecuzione
dei controlli del settore carcasse bovine a soggetti terzi, di
provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero di
addetti qualificati e che siano imparziali e liberi da qualsiasi
conflitto di interessi. I controlli sulle carcasse suine sono
affidati, per tutto il territorio nazionale, ad uno o piu' soggetti
di provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero
di addetti qualificati e che siano imparziali e liberi da qualsiasi
conflitto di interessi, individuati tramite una procedura ad evidenza
pubblica espletata dal Ministero con la quale sono, altresi',
individuati i costi a carico delle imprese assoggettate ai controlli.
5. Le regioni e le province autonome e, per il settore suino, gli
enti individuati secondo la procedura di cui al comma 4, verificano
almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga
nei confronti di tutti gli stabilimenti interessati, ai sensi degli
articoli 4 e 18.
6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due
copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del macello ed
una e' conservata dall'ufficio o dall'ente che ha eseguito il
controllo. Le regioni, le province autonome e i soggetti affidatari
dei controlli, di cui al comma 4, trasmettono al Ministero, entro il
mese successivo, i prospetti riepilogativi in formato elettronico dei
controlli effettuati nel primo semestre dell'anno e non oltre il 15
gennaio dell'anno successivo, per i controlli effettuati nel secondo
semestre.
7. Il Ministero, effettua la supervisione sulle attivita' di
controllo di cui ai precedenti commi, comprendente anche prove
individuali nei confronti degli esperti classificatori. Le
supervisioni possono essere condotte di concerto con le
amministrazioni regionali e provinciali o per iniziativa autonoma
delle regioni.
8. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di
classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse
sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997,
n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse
suine) e successive modificazioni.
9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro novanta
giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi
per le violazioni delle norme sulla classificazione.
10. In caso di irregolarita' ufficialmente contestate inerente la
classificazione o la rilevazione e trasmissione dei prezzi, la
frequenza dei controlli e' rafforzata, a partire dal mese successivo
alla constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi.
11. I controlli ufficiali di cui al punto VI dell'allegato VII del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento 566/2008,
sono svolti in base alle direttive impartite dal Ministero.
L'attivita' di controllo e' svolta, nell'ambito delle rispettive
competenze, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, per quanto riguarda i controlli nei macelli e
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari per i controlli
relativi alle fasi successive. Al personale addetto a tali attivita'
non e' richiesta l'abilitazione alla classificazione delle carcasse
di cui all'art. 6, comma 1.
12. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano
le ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei
principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in
attuazione a quanto specificato dall'art. 6, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione.
13. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro il 31
gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo
svolta, contenente almeno l'elenco dei soggetti controllati e le
irregolarita' riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.