Art. 24 
 
                      Controlli e supervisioni 
 
  1. I controlli sulle operazioni di classificazione  delle  carcasse
bovine, sull'operato dei classificatori,  nonche'  sulla  rilevazione
dei prezzi di mercato da parte degli  obbligati,  sono  svolti  dalle
regioni e province autonome competenti per territorio, ai  sensi  del
presente decreto, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e
4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della  Commissione
e gli indirizzi di  cui  all'art.  25.  Qualora  il  controllo  della
rilevazione dei prezzi riguardi una persona fisica  o  giuridica  che
invii annualmente alla macellazione un  numero  pari  o  superiore  a
10.000 bovini di eta'  non  inferiore  a  otto  mesi,  le  regioni  e
province autonome interessate assicurano il necessario  coordinamento
ai fini dell'espletamento dei controlli. 
  2. I controlli sulle operazioni di classificazione  delle  carcasse
suine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei
prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dal  soggetto
o dai soggetti individuati al successivo comma  4,  attenendosi  alle
linee guida definite all'art.  25  e  sulla  base  delle  indicazioni
contenute  nel  «Manuale  sulle  procedure  operative   e   controllo
dell'attivita' di classificazione delle  carcasse  suine»  pubblicato
sul sito Mipaaft, scaricabile all'indirizzo: 
    https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.ph
p/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.a702c6d56c813e4bb015/P/BLOB%3AID%3D6501/
E/pdf 
  3. I controlli  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  eseguiti,  senza
preavviso, da personale munito del tesserino di cui all'art. 6, comma
1 e all'art. 17, comma 1: 
    Qualora si proceda a una valutazione dei rischi  per  definire  i
requisiti minimi per i  controlli  in  loco,  la  frequenza  di  tali
controlli e il numero  minimo  delle  carcasse  da  controllare  sono
stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi,  tenendo  conto
in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli  considerati
e delle risultanze dei  precedenti  controlli  in  loco,  secondo  le
disposizioni  che  saranno  definite  dal  Ministero  con  successiva
circolare. 
    Qualora non si proceda a una valutazione dei rischi, i  controlli
in loco sono effettuati: 
      a) almeno due volte  per  trimestre  in  tutti  i  macelli  che
abbattono in media annuale, per settimana, piu' di 75 bovini di  eta'
di almeno otto mesi. Il controllo e' effettuato su almeno 40 carcasse
scelte a caso, o, se il numero di quelle disponibili e'  inferiore  a
40, su tutte le carcasse e in tutti i macelli che abbattono in  media
annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana; 
      b) almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti  che,
in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per  settimana  e
non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero  non
inferiore a 20 carcasse scelte a caso, o,  se  il  numero  di  quelle
disponibili e' inferiore a 20, su tutte le  carcasse  e  in  tutti  i
macelli che  abbattono  in  media  annuale  fino  a  200  suini  alla
settimana e non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 18. 
  4. Le regioni e le province autonome possono affidare  l'esecuzione
dei controlli del  settore  carcasse  bovine  a  soggetti  terzi,  di
provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero di
addetti qualificati e che siano  imparziali  e  liberi  da  qualsiasi
conflitto  di  interessi.  I  controlli  sulle  carcasse  suine  sono
affidati, per tutto il territorio nazionale, ad uno o  piu'  soggetti
di provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero
di addetti qualificati e che siano imparziali e liberi  da  qualsiasi
conflitto di interessi, individuati tramite una procedura ad evidenza
pubblica  espletata  dal  Ministero  con  la  quale  sono,  altresi',
individuati i costi a carico delle imprese assoggettate ai controlli. 
  5. Le regioni e le province autonome e, per il settore  suino,  gli
enti individuati secondo la procedura di cui al comma  4,  verificano
almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni  di  deroga
nei confronti di tutti gli stabilimenti interessati, ai  sensi  degli
articoli 4 e 18. 
  6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due
copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del  macello  ed
una e'  conservata  dall'ufficio  o  dall'ente  che  ha  eseguito  il
controllo. Le regioni, le province autonome e i  soggetti  affidatari
dei controlli, di cui al comma 4, trasmettono al Ministero, entro  il
mese successivo, i prospetti riepilogativi in formato elettronico dei
controlli effettuati nel primo semestre dell'anno e non oltre  il  15
gennaio dell'anno successivo, per i controlli effettuati nel  secondo
semestre. 
  7. Il  Ministero,  effettua  la  supervisione  sulle  attivita'  di
controllo di  cui  ai  precedenti  commi,  comprendente  anche  prove
individuali  nei   confronti   degli   esperti   classificatori.   Le
supervisioni   possono   essere   condotte   di   concerto   con   le
amministrazioni regionali e provinciali  o  per  iniziativa  autonoma
delle regioni. 
  8.   I   responsabili   delle   inadempienze   agli   obblighi   di
classificazione e rilevazione dei prezzi di  mercato  delle  carcasse
sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8  luglio  1997,
n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse
suine) e successive modificazioni. 
  9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro  novanta
giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione  emessi
per le violazioni delle norme sulla classificazione. 
  10. In caso di irregolarita' ufficialmente contestate  inerente  la
classificazione o  la  rilevazione  e  trasmissione  dei  prezzi,  la
frequenza dei controlli e' rafforzata, a partire dal mese  successivo
alla constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi. 
  11. I controlli ufficiali di cui al punto VI dell'allegato VII  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento  566/2008,
sono  svolti  in  base  alle  direttive  impartite   dal   Ministero.
L'attivita' di controllo  e'  svolta,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, dalle  Regioni,  dalle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  per   quanto   riguarda   i   controlli   nei   macelli   e
dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  per  i   controlli
relativi alle fasi successive. Al personale addetto a tali  attivita'
non e' richiesta l'abilitazione alla classificazione  delle  carcasse
di cui all'art. 6, comma 1. 
  12. Gli organi di controllo di cui al precedente  comma  effettuano
le ispezioni presso i diversi soggetti  interessati  sulla  base  dei
principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n.  882/2004  ed  in
attuazione  a  quanto  specificato  dall'art.  6,  paragrafo  2   del
regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione. 
  13. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro  il  31
gennaio di ogni  anno,  una  relazione  sull'attivita'  di  controllo
svolta, contenente almeno l'elenco  dei  soggetti  controllati  e  le
irregolarita' riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.