Art. 25 Linee guida sui controlli 1. Il Ministero provvede a diramare le linee guida per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base degli orientamenti di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. I gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono, in aggiunta, essere integrati da tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse.