Art. 25 
 
                      Linee guida sui controlli 
 
  1.  Il  Ministero  provvede  a  diramare   le   linee   guida   per
l'organizzazione e l'effettuazione dei  controlli  sulla  base  degli
orientamenti di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed
uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da  un  rappresentante
del Ministero, con funzioni di coordinamento  e  da  quattro  esperti
regionali designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti  tra
Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
  2. I gruppi di lavoro  di  cui  al  comma  precedente  possono,  in
aggiunta, essere integrati da tecnici  di  comprovata  esperienza  in
materia di classificazione delle carcasse.