Art. 25
Linee guida sui controlli
1. Il Ministero provvede a diramare le linee guida per
l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base degli
orientamenti di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed
uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da un rappresentante
del Ministero, con funzioni di coordinamento e da quattro esperti
regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. I gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono, in
aggiunta, essere integrati da tecnici di comprovata esperienza in
materia di classificazione delle carcasse.