Art. 26 Norme transitorie 1. Gli stabilimenti di macellazione operanti in deroga, in base agli articoli 4 e 13 del decreto ministeriale 12 ottobre 2012, qualora mantengano i requisiti per ottenere la medesima deroga in base al presente decreto, sono esentati dal ripresentare le domande di cui all' art. 4, comma 2 e all'art. 18, comma 2. 2. Nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti terzi affidatari dei controlli sulle carcasse suine, di cui all'art. 24, comma 4, i controlli sugli stabilimenti di macellazione di suini obbligati a classificare e rilevare i prezzi continuano ad essere svolti dagli istituti individuati all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministero del 12 ottobre 2012.