Art. 26 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Gli stabilimenti di macellazione operanti  in  deroga,  in  base
agli articoli 4 e  13  del  decreto  ministeriale  12  ottobre  2012,
qualora mantengano i requisiti per ottenere  la  medesima  deroga  in
base al presente decreto, sono esentati dal ripresentare  le  domande
di cui all' art. 4, comma 2 e all'art. 18, comma 2. 
  2.  Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  ad   evidenza
pubblica per  l'individuazione  dei  soggetti  terzi  affidatari  dei
controlli sulle carcasse suine,  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  i
controlli sugli stabilimenti di macellazione  di  suini  obbligati  a
classificare e rilevare i prezzi continuano ad  essere  svolti  dagli
istituti individuati all'art. 19, comma 3 del decreto  del  Ministero
del 12 ottobre 2012.