Art. 26
Norme transitorie
1. Gli stabilimenti di macellazione operanti in deroga, in base
agli articoli 4 e 13 del decreto ministeriale 12 ottobre 2012,
qualora mantengano i requisiti per ottenere la medesima deroga in
base al presente decreto, sono esentati dal ripresentare le domande
di cui all' art. 4, comma 2 e all'art. 18, comma 2.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza
pubblica per l'individuazione dei soggetti terzi affidatari dei
controlli sulle carcasse suine, di cui all'art. 24, comma 4, i
controlli sugli stabilimenti di macellazione di suini obbligati a
classificare e rilevare i prezzi continuano ad essere svolti dagli
istituti individuati all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministero
del 12 ottobre 2012.