Art. 16 
 
 
              Tipologia dei rischi di protezione civile 
             (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992) 
 
  1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in  particolare,  in
relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico,  vulcanico,  da
maremoto,  idraulico,  idrogeologico,   da   fenomeni   meteorologici
avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. 
  2.  Ferme  restando  le  competenze  dei  soggetti   ordinariamente
individuati  ai  sensi  della  vigente  normativa  di  settore  e  le
conseguenti   attivita',   l'azione   del   Servizio   nazionale   e'
suscettibile di esplicarsi, altresi', per le  seguenti  tipologie  di
rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale,  da
trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro  incontrollato
di oggetti e detriti spaziali. 
  3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi  e
le opere per eventi programmati o programmabili in  tempo  utile  che
possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei  quali
le articolazioni territoriali delle componenti e strutture  operative
del  Servizio  nazionale  possono  assicurare  il  proprio  supporto,
limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla
popolazione,  su  richiesta  delle  autorita'  di  protezione  civile
competenti,  anche  ai  fini  dell'implementazione  delle  necessarie
azioni in termini di tutela dei cittadini.