Art. 17 
 
 
                       Sistemi di allertamento 
        (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992) 
 
  1. L'allertamento del Servizio nazionale di  protezione  civile  e'
articolato  in  un  sistema  statale  e  regionale  costituito  dagli
strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti  per  sviluppare  e
acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni,  in  tempo
reale,  relative,  ove   possibile,   al   preannuncio   in   termini
probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza  in  tempo  reale
degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di  rischio
al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile  ai
diversi livelli territoriali. 
  2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono  assicurati
dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento  e
l'attivita' utilizzando: 
    a)  per  il  rischio  idraulico,  idrogeologico  e  da   fenomeni
meteorologici  avversi,  la   rete   dei   Centri   funzionali   gia'
disciplinata  dalla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004,  le  strutture  preposte
alla  gestione  dei  servizi  meteorologici  a  livello  nazionale  e
regionale,  le  reti  strumentali  di  monitoraggio  e  sorveglianza,
nonche' i Centri di competenza di cui all'articolo 21; 
    b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della  rete  dei
Centri funzionali di cui alla lettera a), se  utili  alle  specifiche
esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche'
i Centri di competenza di cui all'articolo 21. 
  3. Le modalita' di organizzazione e svolgimento  dell'attivita'  di
allertamento sono disciplinate con direttiva da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in  tutto
il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di  protezione
civile   dei   diversi   territori,   nel   rispetto   dell'autonomia
organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e  di
Bolzano.  La  direttiva  di  cui  al  presente  comma  provvede,   in
particolare: 
    a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie  e
dei codici convenzionali adottati per  gestire  le  diverse  fasi  di
attivazione e della risposta del Servizio nazionale; 
    b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione  del
rischio, anche in relazione alla redazione dei  piani  di  protezione
civile di cui all'articolo 18, e  all'informazione  alla  popolazione
sulle misure in essi contenute; 
    c) alla definizione di modelli organizzativi  che  consentano  di
assicurare la necessaria continuita' nello svolgimento delle  diverse
fasi di attivita'. 
  4. Al fine  di  consentire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita',  dell'efficiente  supporto  dell'attivita'  delle   reti
strumentali di monitoraggio al Sistema  di  allertamento  di  cui  al
comma 1, le Regioni e gli Enti  o  agenzie  da  esse  costituite  per
l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far  data  dal
relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio
idrografico  e  mareografico  nazionale  (SIMN),  dal  pagamento  dei
diritti amministrativi  e  dei  contributi  per  la  concessione  del
diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate  alla  data  del
trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso  equivalente,  per
l'esercizio dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle  reti
di monitoraggio e sorveglianza  e  dei  radar  meteorologici  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  dell'11
ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della  protezione
civile di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto  sono  individuate  le
frequenze concesse a titolo  gratuito  e  le  relative  modalita'  di
concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il  Dipartimento
della  protezione  civile  d'intesa  con  le  altre   amministrazioni
centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano provvedono alla ricognizione delle  frequenze  effettivamente
utilizzate necessarie per l'espletamento delle attivita'  di  cui  al
presente comma.  Dall'applicazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. I provvedimenti concernenti  le  autorizzazioni  necessarie  per
l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza
facenti parte dei sistemi di allertamento di cui  al  comma  2,  sono
resi  entro  venti  giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali   le
autorizzazioni   si   intendono   concesse.   Ai   provvedimenti   di
assegnazione dei diritti d'uso per  l'esercizio  delle  frequenze  si
applica quanto previsto  dall'articolo  107,  comma  3,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  luglio  2002
          recante «Trasferimento alle regioni degli uffici periferici
          del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali  -  Servizio
          idrografico e mareografico.»: 
              «Art.   1.   (Ambito   operativo)   1.    Gli    uffici
          compartimentali, le sezioni staccate e l'officina di  Stra'
          del Servizio idrografico e  mareografico  nazionale  (SIMN)
          del  Dipartimento   per   i   servizi   tecnici   nazionali
          individuati  ai  sensi  dell'art.  23   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  gennaio  1991,  n.   85,
          modificato ed integrato dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 aprile 1993,  n.  106,  con  esclusione  della
          sezione dell'Ufficio compartimentale di Venezia deputata al
          monitoraggio della laguna, sono trasferiti, il  1°  ottobre
          2002, ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  92  del  decreto
          legislativo n. 112 del 1998, alle regioni presso  le  quali
          hanno sede per essere incorporati nelle strutture operative
          regionali  competenti  in  materia  per  l'esercizio  delle
          funzioni gia' svolte nell'ambito del predetto  Servizio  ai
          sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. « 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  107,  comma  3  del
          decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, recante  «Codice
          delle comunicazioni elettroniche.»: 
              « Art. 107. (Autorizzazione generale) 
              (Omissis) 
              3. Il Ministero, entro sei  settimane  dal  ricevimento
          della  domanda  completa  di  ogni   elemento   necessario,
          provvede al conferimento del diritto d'uso delle  frequenze
          comunicando la decisione al soggetto interessato  il  quale
          ha titolo  all'esercizio  dell'autorizzazione  generale  in
          concomitanza   con    l'intervenuta    comunicazione.    Le
          determinazioni  del   Ministero   sono   pubbliche.   Resta
          impregiudicato  quanto  preVisto  negli  eventuali  accordi
          internazionali applicabili al caso in specie  relativamente
          al coordinamento internazionale  delle  frequenze  e  delle
          posizioni orbitali dei satelliti.».