Art. 21 
 
Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in
  materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma  2,  9,  11  e  17, legge
  225/1992;  Articolo  5,  commi  3-bis   e   3-quater, decreto-legge
  343/2001, conv. legge 410/2001) 
 
  1. Nell'ambito della comunita' scientifica e  in  coerenza  con  le
tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi
stabiliti con apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, gli enti  e  istituti  di  ricerca,  consorzi  e  strutture
universitarie che sono titolari e rendono  disponibili  conoscenze  e
forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e  innovazione,
che possono essere integrati nelle attivita'  di  protezione  civile,
possono essere individuati quali Centri di competenza. 
  2. Con le medesime modalita' possono essere, altresi',  individuati
ulteriori  Centri   di   competenza   nell'ambito   delle   pubbliche
amministrazioni, diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  che  sono
titolari e  rendono  disponibili  conoscenze  e  forniscono  prodotti
derivanti da attivita' di ricerca e innovazione  che  possono  essere
integrati nelle attivita' di protezione civile. 
  3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e
convenzioni con i Centri di competenza. 
  4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attivita' per
la costituzione di reti di Centri di competenza per  lo  sviluppo  di
specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio. 
  5. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  promuove  forme  di
collaborazione con i Ministeri  che  esercitano  competenze  di  tipo
tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di  cui  all'articolo  16,
nonche' con la  Commissione  dell'Unione  europea  e  con  gli  altri
organismi internazionali che trattano della medesima materia.