Art. 18
Sistema di sorveglianza
1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di
sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di
rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del
regolamento.
2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del
territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine
territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale o nazionale.
3. Il monitoraggio e' condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA,
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che
possono avvalersi delle strutture gia' deputate all'attuazione
dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della
direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE,
al fine di:
a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di
esemplari di specie esotiche invasive nonche' i vettori tramite i
quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale
sono accidentalmente introdotte e si diffondono;
b) individuare le misure piu' opportune di eradicazione rapida di
cui all'articolo 19;
c) individuare le misure di gestione piu' opportune di cui
all'articolo 22;
d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e
di gestione nonche' del piano d'azione sui vettori degli esemplari
delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente
decreto.
4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida
contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei
programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati
standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione
rapida o di gestione previste dal regolamento.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni
dodici mesi.
6. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19,
paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni
raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche e'
informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base
alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono
formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero:
a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive
nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 5 del regolamento;
b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5;
c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i
vettori prioritari di cui all'articolo 7;
d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata
constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque
interne e marine territoriali.
8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero
mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita
casella di posta elettronica.
Note all'art. 18:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio
1992, n. L 206.
La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.
La direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per
l'ambiente marino) e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno
2008, n. L 164.