Art. 18 Sistema di sorveglianza 1. Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento. 2. Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. 3. Il monitoraggio e' condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che possono avvalersi delle strutture gia' deputate all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, al fine di: a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive nonche' i vettori tramite i quali gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono; b) individuare le misure piu' opportune di eradicazione rapida di cui all'articolo 19; c) individuare le misure di gestione piu' opportune di cui all'articolo 22; d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonche' del piano d'azione sui vettori degli esemplari delle specie esotiche invasive, adottati ai sensi del presente decreto. 4. Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi. 6. Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche e' informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 7. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base alle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio, possono formulare, con il supporto dell'ISPRA, al Ministero: a) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco dell'Unione, complete della valutazione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento; b) proposte di inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5; c) proposte per la elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari di cui all'articolo 7; d) proposte di misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali. 8. Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita casella di posta elettronica.
Note all'art. 18: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. La direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. La direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2008, n. L 164.