Art. 19
Rilevamento precoce ed eradicazione rapida
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
interessate comunicano, senza indugio, al Ministero e all'ISPRA il
rilevamento precoce:
a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di
esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o
nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel
proprio territorio o parte di esso;
b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di
esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o
nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.
2. Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea
prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le
comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed
informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto
all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre
mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con
il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome
interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il
Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e
necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
gestori delle aree protette nazionali:
a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se
del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono
svolgere le attivita' con le risorse disponibili a legislazione
vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;
b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della
popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari
oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili,
limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e
sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della
salute pubblica e della sanita' animale, del patrimonio
agro-zootecnico e dell'ambiente;
c) informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure
nonche' ai risultati conseguiti nel corso delle attivita' di
eradicazione degli esemplari.
4. Le autorita' competenti per territorio adottano i provvedimenti
necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia
richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della
specie esotica invasiva.
5. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:
a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione e le
informazioni sull'eradicazione degli esemplari;
b) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome
interessate, la conclusione delle misure di eradicazione;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni previste
dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento.
Note all'art. 19:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248,
S.O.