Art. 20 Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida 1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero puo' disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie. 2. La deroga di cui al precedente comma puo' essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento. 3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le regioni e le province autonome interessate, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.