Art. 20
Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida
1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del
regolamento, il Ministero puo' disporre una deroga motivata
all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee
misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore
diffusione della specie.
2. La deroga di cui al precedente comma puo' essere disposta dal
Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome
che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica
invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le
informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non
oltre trenta giorni dal rilevamento.
3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di
cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal
rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria
decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il
sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del
regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le
misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.
4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione,
adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la
decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e
sentite le regioni e le province autonome interessate, dispone
l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel
caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata,
il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai
sensi dell'articolo 19.
5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione
europea.