Art. 21
Misure di emergenza
1. Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della salute e
delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza,
sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la
presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio
nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura
nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche
preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui
all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del
Direttore generale della direzione generale per la protezione della
natura e del mare.
3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri
le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno
e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.
Note all'art. 21:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.