Art. 21 
 
                         Misure di emergenza 
 
  1. Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della  salute  e
delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza,
sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, del  regolamento,  nel  caso  in  cui  sia  rilevata  la
presenza  o  l'imminente  rischio  di  introduzione  nel   territorio
nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non  figura
nell'elenco  dell'Unione,  ma  che,  in  base  a  prove  scientifiche
preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di  cui
all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. 
  2. Le misure di cui al  comma  1  sono  adottate  con  decreto  del
Direttore generale della direzione generale per la  protezione  della
natura e del mare. 
  3. Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri
le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro  sostegno
e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse.