Art. 16 Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.