Art. 22 Sistemi di videosorveglianza 1. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e' consentito ove necessario per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3 e a condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle liberta' fondamentali delle persone interessate. 2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3, registrando esclusivamente le immagini indispensabili.