Art. 22 
 
                    Sistemi di videosorveglianza 
 
  1. L'utilizzo di sistemi di  videosorveglianza  e'  consentito  ove
necessario per le finalita' di polizia di  cui  all'articolo  3  e  a
condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e
nelle liberta' fondamentali delle persone interessate. 
  2. Gli organi, uffici  e  comandi  di  polizia,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo  i  dati
strettamente necessari per il raggiungimento delle finalita'  di  cui
all'articolo    3,    registrando    esclusivamente    le    immagini
indispensabili.